HomeCronacaIl TAR Palermo conferma l'illegittimità dell'annullamento della concessione demaniale dell'Oasi Bar di...

Il TAR Palermo conferma l’illegittimità dell’annullamento della concessione demaniale dell’Oasi Bar di Agrigento

L’Assessorato Regionale dell’Economia, aveva disposto l’annullamento, in autotutela, di una concessione demaniale rilasciata quattro anni prima ad un cittadino agrigentino, per l’utilizzo dei locali che da anni sono destinati all’esercizio commerciale di Agrigento denominato Oasi Bar.

Ad avviso dell’Amministrazione regionale la predetta concessione risultava illegittima poiché rilasciata mediante affidamento diretto e non secondo le regole dell’evidenza pubblica.

Avverso la determinazione dell’Assessorato Regionale dell’Economica, il titolare della concessione demaniale ha presentato ricorso innanzi al TAR Palermo con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’.

In particolare, gli Avvocati Rubino e Airo’ hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, tra l’altro, per la violazione delle regole che disciplinano l’esercizio del potere di annullamento in autotutela e per il superamento del termine ragionevole previsto dalla legge.

Il TAR Palermo, in esito alla trattazione della domanda cautelare, ha osservato che i motivi di censura dedotti dagli Avvocati Rubino e Airo’, appaiono supportati da sufficiente profili di fondatezza tali da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, considerata la violazione dei termini previsti per l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione regionale.

La predetta pronuncia cautelare, anche in sede di merito, è stata poi confermata dal TAR Palermo, il quale ha affermato l’illegittimità del provvedimento di annullamento a distanza di quasi quattro anni dal rilascio della concessione ovvero oltre il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies della L. 241/90.

Per effetto della pronuncia del TAR Palermo il titolare potrà mantenere impregiudicata la gestione dell’attività fino alla naturale scadenza del titolo concessorio.

Redazione
Redazionehttps://www.teleacras.it
redazione@teleacras.com
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments