Come si ricorderà, con il DPCM del 4 agosto 2017, erano state definite le norme applicative del piano straordinario da 120 milioni di euro previsto al fine di riattivare le sale cinematografiche chiuse e aprirne di nuove.
La società “K. S.r.l.” proprietaria del “Cinema Tiffany” aveva presentato la propria richiesta di contributo finalizzata proprio alla riattivazione della sala cinematografica dell’ex cinema “Tiffany” a Palermo, dismesso dall’anno 2011.
Nonostante, il pronto riscontro della società alle richieste istruttorie e documentali dell’Amministrazione e sebbene la progettazione dell’intervento previsto presentasse tutti i requisiti minimi di ammissibilità prescritti, la domanda di ammissione al contributo presentata della società non risultava nell’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento per la linea di intervento A) ovvero per la linea relativa alla riattivazione di sale chiuse e/o dismesse.
La società titolare dell’ex cinema decideva, pertanto, di proporre un ricorso giurisdizionale con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti relativi all’erogazione dei contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, nella parte in cui, in assenza di una motivazione sulle ragioni ostative all’ammissione a finanziamento del proprio progetto, la società non figurava nell’elenco delle imprese i cui progetti erano stati ammessi a finanziamento per l’anno 2017 per la linea di intervento relativa alla riattivazione di sale chiuse o dismesse.
Solamente in sede di giudizio, l’Amministrazione rendeva note, mediante deposito di una relazione, le ragioni della mancata ammissione della società ricorrente, asseritamente fondate su un avvio dell’investimento in un momento antecedente rispetto alle data di avvio prescritta dal DPCM di riferimento; circostanza, quest’ultima contestata dai legali della società, sia in ragione del divieto di motivazione postuma in giudizio dei provvedimenti amministrativi, sia mediante la produzione della documentazione contabile attestante l’avvenuta realizzazione dell’investimento nell’arco temporale prescritto dal DPCM.
Il Consiglio di Stato, in piena adesione alle difese articolate dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, ha accolto il ricorso in appello presentato dalla società e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui hanno escluso il progetto presentato dalla società, proprietaria del ex cinema “Tiffany”, dall’ammissione al contributo statale in assenza di motivazione e, comunque, sulla base di una inammissibile motivazione postuma incentrata su una circostanza fattuale (mancato avvio dell’investimento successivamente al 1° gennaio 2017) non riscontrabile in atti.
Per l’effetto della suddetta pronuncia, pertanto, l’Amministrazione dovrà riesitare l’istanza presentata dalla società, senza poter disporre, nelle more del procedimento, l’assegnazione, in favore di altre linee di intervento, delle risorse economiche corrispondenti al contributo spettante alla società nel caso di esito positivo del nuovo iter amministrativo.