In vista della redazione dei documenti contabili per l’esercizio finanziario 2015, gli Istituti autonomi case popolari di Siracusa e Caltanissetta decidevano di avvalersi di revisori contabili nominati dall’Amministrazione regionale, prevedendo per lo svolgimento dei suddetti incarichi la corresponsione di un compenso.
All’esito delle attività di verifica e controllo interno dei revisori dei conti, i predetti IACP provvedevano alla redazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015.
Senonchè l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità nell’approvare i bilanci, apponeva delle condizioni , prevedendo che gli incarichi dei revisori dei conti non potessero essere remunerati in quanto, in applicazione del disposto di cui all’art. 11 comma 24 della LR 26/2012, tali cariche sarebbero onorifiche.
Pertanto gli Istituti case popolari di Siracusa e di Caltanissetta, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, impugnavano i citati provvedimenti innanzi al TAR Sicilia di Palermo, chiedendone l’annullamento. Il TAR adito, tuttavia, respingeva il ricorso.
Ed allora i predetti Istituti, sempre difesi dall’Avv. Girolamo Rubino, impugnavano la citata sentenza innanzi al C.G.A. lamentando l’ingiustizia dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.11, comma 24, della l.r. n. 26 del 2012 e dell’art.6, comma 2, del d.l. n.78 del 2010 convertito in l. n.122 del 2010, deducendo che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che le cariche di revisore dei conti conferite dalla Regione e dagli Enti pubblici soggetti alla vigilanza regionale (come gli IACP) sarebbero meramente onorifiche e darebbero diritto solamente al rimborso delle spese.
Ebbene il CGA, condividendo le argomentazioni proposte dall’Avv. Rubino, ha accolto il predetto appello, affermando che l’art. 11, comma 24, della l.r. n. 26 del 9/05/2012 , norma regionale di recepimento della normativa nazionale ( dl. 78/2010) che prevede la non remunerazione degli incarichi onorari, non è applicabile agli IACP siciliani, posto che tali enti rientrano fra quelli “previsti nominativamente” dal d.lgs. 165/2001, e che perciò sono esclusi dal campo di applicazione del d.l. n. 78/2010.
La superiore pronuncia, ha dunque confermato la legittimità della scelta degli IACP appellanti di prevedere una remunerazione per lo svolgimento degli incarichi di revisori contabili.