HomeCronaca"Uso improprio denominazione Ati Ag9", la replica dei commissari Venuti e Dell'Aira

“Uso improprio denominazione Ati Ag9”, la replica dei commissari Venuti e Dell’Aira

La sindaca di Sciacca, Francesca Valenti, presidente dell’Ati, l’Assemblea territoriale agrigentina, a nome del Consiglio Direttivo, ha ipotizzato l’uso improprio della denominazione aggiuntiva Ati Ag9 alla gestione commissariale in atto del servizio idrico integrato nell’Agrigentino. I commissari prefettizi, Gervasio Venuti e Giuseppe Dell’Aira, replicano così:

“Stupisce il singolare contenuto della nota a margine, con la quale la S.V., in nome e per conto
dell’intero Consiglio Direttivo, ipotizza l’uso improprio della “denominazione aggiuntiva” ATI AG9,
atta invero a specificare la categoria concettuale di “Servizio Idrico Integrato”, cui è esclusivamente
rivolta l’attività imposta ai Commissari dal provvedimento di incarico adottato da S.E. il Prefetto di
Agrigento.
Tanto rilevato sul piano meramente “ nominalistico ”, è opportuno però ricordare che con quel
provvedimento amministrativo, mai contestato da ATIAG9 e tanto meno contestabile nelle
pertinenti sedi perché adottato a tutela di suoi interessi primari, la gestione de qua,
pubblicisticamente e per la prima volta così connotata sull’intero territorio provinciale di
competenza, è stata imposta da circostanze sopravvenute e dall’ancora attuale inesistenza di un
gestore ritualmente designato in conformità alla legge.
Appare conseguentemente errato anche il richiamo alle norme “ costitutive ” di ATI come riscontro
alla presunta “ improprietà ” dell’utilizzo di quella formulazione, dato che, piuttosto, proprio quelle
norme impongono l’affidamento a “terzi”, in house o per convenzione concessoria, dei compiti
gestionali, per legge funzionalmente intestato ad ATI, affidamento obbligatorio oggi “ sostituito ” dal
provvedimento autoritativo del Prefetto, perfettamente noto sia per natura che per effetti al
Consiglio Direttivo.
Ne segue l’intuitiva considerazione che tutti gli effetti della corrente Gestione Commissariale,
organo prefettizio sostituente, sono imputabili, secondo i principi generali anche in tema di
“sostituzione ex lege” ad ATI, titolare esclusivo della funzione gestoria unitaria e concretamente,
proprio in questa ottica, beneficiaria dell’attività tutta posta in essere dai Commissari con l’utilizzo,
ancora una volta perché così imposto dalla legge e dagli incontestati provvedimenti prefettizi,
dell’azienda già della Girgenti Acque s.p.a.
Conseguentemente, al di là di irrilevanti questioni “nominali”, non solo l’uso di una denominazione
dell’Ente, sulla quale è da escludere qualsivoglia “diritto di esclusiva”, è motivata – soprattutto a
garanzia del diritto di informazione dell’utenza e della necessità di promuovere una nuova
immagine pubblicistica dell’azienda – oltre che imposta dalla legge e dagli atti amministrativi
presupposti, ancora pienamente efficaci, ma è anche espressiva di natura e consistenza dei reali​
rapporti intersoggettivi, connotati, appunto, dall’affidamento qualificato di quei compiti gestori,
totalmente e attribuibili, come motivo “ genetico ”, proprio ad ATI-AG9.
Detto questo, e ribadito che non si rinvengono motivazioni valide e pertinenti al presunto utilizzo
improprio di quella dizione, implicitamente smentito proprio dall’essere la denominazione
“espressiva dell’esercizio delle funzioni connesse al SII riconosciuta da norma di legge come ente
pubblico dotato di propria personalità giuridica” , si ribadisce l’inderogabile essenzialità della
indicazione delle funzioni esercitate dai Commissari, come d’altronde viene riscontrato dal mensile
pagamento di consistenti somme a titolo di anticipo su utili d’impresa, derivanti, anche in via
presuntiva, dalla Gestione commissariale e spettanti al soggetto originariamente titolare della
funzione, in applicazione delle previsioni del comma 7 dell’art.32 D.lgs. 90/2014 e delle linee guida
ministeriali.
Quanto rappresentato emerge, in modo non secondario, anche dal ruolo vincolante, ancora di
recente e sia pure parzialmente esercitato dall’ATI AG9, in tema di adeguamento e
rideterminazione delle tariffe applicabili all’utenza. Nè, e lo si rileva ipotizzando un non esplicitato
riferimento alla divergenza tra numero di Comuni consorziati ed obbligati alla gestione unitaria, e
numero dei Comuni effettivamente e legittimamente serviti dall’attuale gestione commissariale,
può ritenersi dirimente tale anomala situazione, conseguente alla limitata consegna delle fonti, reti
e impianti, ad oggi tollerata da codesta ATI.
Resta infine da evidenziare che la singolare “motivazione” della richiesta, legata a “fini di tutela
della denominazione Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento – ATI AG9”, oltre che
oggettivamente “inopportuna”, sembra forse ispirata dalla volontà di distinguere l’immagine
dell’Assemblea Territoriale Idrica da quella della Gestione Commissariale, nonostante quest’ultima
abbia sinora garantito adeguato funzionamento al soggetto pubblico obbligato a fornire il servizio
essenziale; tutto ciò in condizioni di enormi e ben note difficoltà emerse nel corso delle attività, ad
oggi mai contestata.
E se ci sono motivi di “doglianza” da parte di codesto organo dotato di poteri di controllo, questa
Gestione sarà pronta ad intervenire a beneficio degli interessi dell’utenza e della stessa A.T.I..
Né appare quindi oggi conducente modificare ulteriormente la denominazione del servizio, fatto
che assume connotazione puramente formale e priva di qualunque conseguenza sul piano
sostanziale, sia oggi che nella prospettiva del futuro passaggio di consegne al nuovo Gestore.
Una tale modificazione potrebbe ingenerare, invero, solo confusione e incertezze negli utenti, a
danno del Servizio e della stessa ATI AG9.
Tanto si doveva”.
I Commissari prefettizi per la straordinaria Gestione del S.I.I. ATI-AG9

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