La dott.ssa A.G.M. aveva richiesto all’Assessorato della Salute l’accreditamento istituzionale dello Studio Odontoiatrico.
Il rilascio di nuovi accreditamenti presuppone, tuttavia, una previa verifica del fabbisogno assistenziale presente sul territorio.
Pertanto, con apposita istanza, l’odontoiatra ha chiesto all’Assessorato Salute di procedere alla ricognizione e determinazione del fabbisogno.
L’Assessorato della Salute riteneva, tuttavia, di non essere obbligato a procedere a tale nuova rilevazione del fabbisogno e, conseguentemente, di non potere accreditare la suddetta struttura.
Pertanto, l’odontoiatra, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha chiesto al Giudice Amministrativo di accertare l’obbligo dell’Assessorato della Salute di pronunciarsi sulla suddetta istanza volta, come detto, ad ottenere l’adozione degli atti – ossia la ricognizione e determinazione del fabbisogno assistenziale – propedeutici ai nuovi accreditamenti
In particolare, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno sostenuto che l’Assessorato Salute non avesse adempiuto all’obbligo di concludere il procedimento e che tale obbligo sussista anche con riferimento agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione
Il TAR Sicilia Palermo, Presidente dott. Calogero Ferlisi, Relatore dott. Luca Girardi, aderendo alle tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dall’Assessorato della Salute sull’istanza dell’odontoiatra, assegnando un termine di novanta giorni per provvedere.
Con la medesima sentenza, il TAR, ha nominato il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia per l’ipotesi in cui l’Assessorato alla Salute non provveda all’adozione del provvedimento (nel termine assegnato)
Inoltre, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza correlate ai possibili profili di danno erariale causato, direttamente o indirettamente, da personale dell’Assessorato Salute.
Per effetto della suddetta sentenza, l’Assessorato Salute dovrà procedere alla ricognizione del fabbisogno assistenziale, propedeutica all’accreditamento della suddetta struttura odontoiatrica, e dovrà anche rimborsare le spese legali liquidate in misura pari ad euro 2.000.
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