Il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, pone fine ad una complessa vicenda legale durata ben 16 anni, dichiarando costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la stessa Servizi Ausiliari Sicilia Scpa ed un lavoratore, il sig. C.V., di anni 58 ed originario di Licata.
La singolare vicenda inizia nel lontano anno 2004 quando il sig. C.V., adiva il Tribunale di Palermo per sentire dichiarare l’illegittimità dei contratti di fornitura e prestazione di lavoro temporanea stipulati con la Multiservizi S.p.A. fin dal 02.04.2002.
Il giudizio si concludeva, nel 2010, con sentenza di rigetto rispetto alla quale, il sig. C.V, rivoltosi per la tutela dei propri diritti ed interessi, agli Avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, proponeva specifico gravame.
Nel corso del secondo grado di giudizio, la Multiservizi S.p.A., eccepiva la propria asserita natura di società a totale partecipazione pubblica regionale ed in ragione di ciò la Corte d’Appello rigettava il proposto gravame.
Ritenendo erronea tale statuizione, il lavoratore proponeva ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza 122/2015 del 9 gennaio 2015, riformava la sentenza resa dalla Corte d’Appello, disponendo un rinvio innanzi alla medesima Corte, in diversa composizione, per l’esame nel merito delle doglianze avanzate dal sig. C.V.
La Corte, in sede di giudizio di rinvio, quindi, giusta la sentenza n. 548/2016, accoglieva il ricorso proposto dagli Avvocati Rubino e La Loggia stabilendo che tra il lavoratore e la Multiservizi SpA fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 08.01.2002.
Tuttavia, nelle more della definizione dei superiori giudizi, si era verificato un trasferimento di azienda – ai sensi dell’art. 2112 c.c. – fra la detta società Multiservizi e la SAS e ciò a seguito della Convenzione del 14.09.2012 siglata da quest’ultima e la Regione Sicilia.
Conseguentemente, il sig. C.V., al fine di ottenere l’assunzione alle dipendenze della Sas, dopo l’inoltro di molteplici inviti alla stesa rivolti che, però, restavano privi di qualunque riscontro, sempre con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, si vedeva nuovamente costretto ad adire le vie legali e ciò tramite il deposito di un nuovo ed ulteriore ricorso innanzi al Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro.
Si costituiva in giudizio la SAS Scpa contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Ebbene, dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per possibili trattative, fallite per scelta della SAS, ad esito dell’udienza celebratasi il giorno 09 luglio 2020, il Giudice del Lavoro, in persona del Dott. Giuseppe Tango, condividendo le argomentazioni degli Avv.ti Rubino e La Loggia, richiamati alcuni precedenti della Suprema Corte di Cassazione e della Corte d’Appello di Palermo, ribadiva come tra la Multiservizi spa e la SAS scpa si fosse realizzato un trasferimento di azienda e, ritenuta l’applicabilità delle previsioni di cui all’art. 2112 c.c., dichiarava costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra il sig. C.V. e la stessa SAS Scpa a far data dal 01.11.2012, condannando, altresì, la società resistente al pagamento di un’indennità risarcitoria (pari a mesi tre dell’ultima retribuzione globale di fatto) oltre che al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate da decorrere dal 28.04.2016, oltre alle spese di lite.
Sicché, dopo ben 16 anni dall’originaria cessazione del rapporto, il lavoratore di Licata potrà finalmente esplicare la propria attività lavorativa.