Buone notizie per la società che a Palermo gestisce il noto cinema Tiffany dismesso nel 2011. La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nelle more della definizione del giudizio di merito, ha accolto l’istanza cautelare formulata dagli avvocati Girolamo Rubino ed Alfieri, difensori della società, disponendo, l’accantonamento della somma corrispondente al contributo spettante alla società medesima, e non attribuita, al fine così di mantenere la capienza necessaria per la sua eventuale corresponsione a fronte di un esito positivo del giudizio di merito.
Nel corso dell’istruttoria veniva richiesta un’integrazione documentale riscontrata dalla società, a cui non seguiva alcuna risposta da parte dell’amministrazione, inducendo così la società stessa a ritenersi in regola con i requisiti per l’accesso ai contributi in questione, anche in considerazione del fatto che la progettazione dell’intervento previsto presentava tutti i requisiti minimi di ammissibilità prescritti.
La società titolare dell’ex cinema decideva, allora, di proporre un ricorso giurisdizionale, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti relativi all’erogazione dei predetti contributi, nella parte in cui la medesima società non era stata ammessa al contributo per la linea di intervento relativa alla riattivazione di sale chiuse o dismesse.