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Concorso Ufficio Stampa Regione Sicilia: Candidata esclusa dopo la prima prova viene riammessa.

L’avvocato Girolamo Rubino

CONCORSO UFFICIO STAMPA REGIONE SICILIA: CANDIDATA ESCLUSA DOPO LA
PRIMA PROVA VIENE RIAMMESSA DAL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA. PER I GIUDICI IL TEST A RISPOSTA MULTIPLA È STATO
FORMULATO E CORRETTO IN MANIERA ERRONEA.
Con bando ritualmente pubblicato, l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e Funzione
Pubblica bandiva un concorso pubblico per il reclutamento di sei Funzionari direttivi dell’Ufficio
stampa della Regione Siciliana, categoria professionale “D”.
La dott.ssa G.V., giornalista quarantaduenne, partecipava alla menzionata procedura concorsuale
svolgendo, nell’ottobre del 2019, la prima prova scritta del concorso consistente in un test a risposta
multipla.
Nel dicembre dello stesso anno, a seguito della correzione del test in questione, venivano pubblicati
gli esiti della prova concorsuale che attestavano l’esclusione della dott.ssa G.V., in quanto la stessa
aveva ottenuto un punteggio che, per l’errore relativo a sole due domande, non consentiva il
superamento della prima prova del concorso.
La dott.ssa G.V., dunque, presentava richiesta di accesso agli atti del concorso, al fine di prendere
visione dei verbali della Commissione d’esame ed in particolare della correzione del proprio
elaborato operata dall’Amministrazione.
A seguito del rilascio della documentazione richiesta emergeva come alcune domande fossero state
formulate e corrette erroneamente e come taluni argomenti oggetto di prova fuoriuscissero dal
programma di materie indicato dal bando di concorso.
A questo punto la dott.ssa G.V., assistita dagli Avvocati Girolamo Rubino, Calogero Marino e
Giuseppe Gatto, proponeva ricorso davanti al TAR Palermo, sostenendo l’illegittima formulazione
e/o correzione di svariati quesiti somministrati nell’ambito della prima prova del concorso in
questione.
Con ordinanza del febbraio 2020, il TAR Palermo, pur confermando implicitamente l’illegittima
correzione di una domanda (la n. 10), riteneva di non ammettere la dott.ssa G.V. alla seconda prova
concorsuale.
Pertanto, la dott.ssa G.V., con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, proponeva ricorso in
appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendo la riforma della pronuncia di
primo grado e, conseguentemente, l’ammissione alla seconda prova del concorso per Funzionario
direttivo dell’Ufficio stampa regionale.
In particolare, l’Avv. Rubino sosteneva l’erronea formulazione e/o correzione di 2 quesiti (nn. 2 e
10) e l’estraneità alle materie indicate dal bando di 5 domande (le nn. 27, 35, 37, 41 e 50),

evidenziando come l’attribuzione del punteggio di due sole domande e/o la neutralizzazione di 3
quesiti, per la dott.ssa G.V., sarebbero risultati decisivi ai fini del superamento della prima prova.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le tesi dell’Avv. Rubino, ha accolto, con
Ordinanza del 7.05.2020, l’appello cautelare presentato dalla dott.ssa G.V., riformando la pronuncia
del Tar Palermo e sospendendo il provvedimento di esclusione dal concorso.
Nel ribaltare il giudizio del Tar Palermo, infatti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto
incompleta la formulazione di un quesito (il n. 2) e del tutto errata la correzione approntata dalla
Commissione d’esame sulla domanda n. 10; in ordine ad ulteriori tre quesiti (i nn. 35, 37 e 41),
inoltre, il Giudice amministrativo di secondo grado ha affermato la loro estraneità al bando di
concorso.
Per effetto della suddetta pronuncia, l’Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica
dovrà consentire alla dott.ssa G.V. di partecipare alla seconda prova del concorso che si terrà in via
suppletiva, oltre a dover pagare le spese di lite della fase cautelare.

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