La dottoressa M.Y, sono le iniziali del nome, di 35 anni, ha conseguito il diploma di laurea in Economia e Commercio con il voto di 110 e lode nell’anno accademico 2006/2007. Nell’anno 2016, a distanza di quasi nove anni dal conseguimento del titolo accademico, riceveva una nota, a firma del Coordinatore della Segreteria Studenti, con la quale si comunicava l’avvio del procedimento volto alla cancellazione di alcuni esami ed al conseguente annullamento del titolo di laurea, con invito a presentare memorie difensive. La commercialista, presa visione degli atti, presentava un’articolata memoria procedimentale, ma il Rettore dell’Università di Palermo, disattendendo i contenuti della memoria procedimentale, disponeva l’annullamento in autotutela di quattro esami e del titolo accademico, con richiesta di restituzione della Pergamena di laurea, dando comunicazione del provvedimento a tutti gli Atenei italiani. A questo punto la commercialista decideva di proporre un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia contro l’Università degli Studi di Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Gerlando Alonge,per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di annullamento in autotutela del titolo accademico, con richiesta di misure cautelari monocratiche, stante i presupposti di estrema gravità ed urgenza del caso. In particolare gli avvocati Rubino e Alonge hanno lamentato, tra l’altro, la violazione della normativa afferente il procedimento amministrativo sotto molteplici profili, sia sotto il profilo del superamento del termine di diciotto mesi entro cui la pubblica amministrazione può annullare un provvedimento asseritamente illegittimo, sia in ordine alla mancanza di motivazione sulle osservazioni presentate dalla ricorrente, citando numerosi precedenti del Consiglio di Stato a sostegno delle proprie tesi difensive; ed ancora sottolineando che il disordine organizzativo accertato nei locali degli archivi e nelle sedi dislocate di raccolta dei verbali e degli statini di esame non è certo imputabile alla ricorrente. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione delle richieste cautelari avanzate dalla ricorrente. Già il Presidente del TAR Sicilia, dottor Calogero Ferlisi, aveva accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche avanzata dagli avvocati Rubino e Alonge, stante una situazione di estrema gravità ed urgenza, atteso che la ricorrente rischiava l’immediata cancellazione dall’albo professionale dei dottori commercialisti, ed essendo docente presso Istituti di istruzione superiore, rischiava l’immediato licenziamento atteso il venir meno del diploma di laurea. Successivamente in sede collegiale il Tar Sicilia Palermo, Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore il dr. Sebastiano Zafarana, ritenendo ad un primo esame i motivi di gravame formulati dagli Avvocati Rubino e Alonge muniti del prescritto “fumus boni iuris”, e ritenendo sussistente l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, attesa l’immediata ricaduta dei provvedimenti impugnati sulla posizione lavorativa ed occupazionale della ricorrente, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, nelle more della definizione del giudizio nel merito. Pertanto, nelle more della definizione del giudizio nel merito, la cui udienza è fissata nel mese di aprile del 2018, la ricorrente manterrà il possesso del diploma di laurea e continuerà regolarmente ad insegnare presso gli istituti di istruzione superiore, mentre il Rettore dell’ Universita’ degli studi di Palermo dovrà dare comunicazione a tutti gli atenei italiani del provvedimento giurisdizionale di sospensione del proprio decreto di annullamento in autotutela del titolo accademico conseguito dalla ricorrente.