In ragione delle certificazioni sanitarie prodotte dall’avvocato Rubino, ed attestanti la sussistenza in capo al proprio assistito del requisito afferente il visus minimo prescritto per l’arruolamento nei Vigili del Fuoco, il Tar del Lazio disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando di ciò il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Selezione Reclutamento.
A seguito degli accertamenti sanitari effettuati veniva accertata la fondatezza delle censure mosse dall’avvocato Rubino in ordine al possesso dei requisiti di idoneità previsti per l’arruolamento nel Corpo dei Vigili del Fuoco in capo all’aspirante Vigile del Fuoco.
Conseguentemente, il Tar del Lazio, con sentenza succintamente motivata, accoglieva il ricorso proposto, condannando altresì il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese giudiziali.
Non essendo stata data integrale esecuzione alla sentenza, il signor M R, assistito dall’avvocato Rubino, è stato costretto a proporre un ulteriore ricorso innanzi al Tar del Lazio per l’esecuzione del giudicato. Il Tar ha accolto anche il nuovo ricorso, dichiarando l’obbligo dell’intimato Ministero dell’Interno di dare integrale esecuzione, in favore della parte ricorrente, alla sentenza, nominando per il caso di ulteriore inottemperanza Commissario ad acta il Prefetto di Roma e condannando nuovamente lo stesso Ministero al pagamento delle spese giudiziali.
Pertanto, per effetto dell’accoglimento dei ricorsi proposti dall’avvocato Girolamo Rubino, il giovane aspirante Vigile del Fuoco è stato assunto, mentre il Ministero dell’Interno, risultato soccombente, corrisponderà le spese giudiziali.