Il sig. A.M. di 35 anni di Agrigento, quale Carabiniere ausiliario presso l’8° Battaglione Carabinieri Lazio, mentre si recava alla sala mensa sita all’interno della caserma dove alloggiava, scivolava accidentalmente lungo le scale d’accesso alle camerate subendo un infortunio alla mano.
A causa dell’infortunio subito il sig. A.M. beneficiava di un periodo di convalescenza e, contestualmente, inoltrava al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri rituale istanza tendente ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio dell’infortunio subito.
Con provvedimento del 26 aprile 2005, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ritenendo superato il periodo di convalescenza massimo, disponeva la dimissione del sig. A.M. dall’Arma dei Carabinieri e con successivo provvedimento riconosceva non dipendente da causa di servizio l’infermità contratta dallo stesso, ritenendo che le circostanze di modo, tempo e luogo in cui si era verificato l’incidente escludevano la possibilità di riconoscerlo come avvenuto “in servizio”.
Il sig. A.M., con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza n°7677/2019, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso.
In particolare, il Consiglio di Stato, dopo avere chiarito che l’incidente era occorso all’interno del presidio di appartenenza, ha richiamato i precedenti giurisprudenziali citati dagli avv.ti Rubino e Piazza secondo cui devono intendersi ricompresi nel contesto del servizio tutti gli infortuni che, incolpevolmente, attingono il militare accasermato ed ha accolto il ricorso proposto.
Conseguentemente, il sig. A.M. per effetto della sentenza del Consiglio di Stato potrà richiedere la riammissione in servizio nell’Arma dei Carabinieri ed il risarcimento dei danni subiti.