HomeCronacaCondannata la Commissione Straordinaria di Bompensiere su ricorso di un imprenditore agrigentino

Condannata la Commissione Straordinaria di Bompensiere su ricorso di un imprenditore agrigentino

L’avvocato Girolamo Rubino
Il signor M P, sono le iniziali del nome, 59 anni, di Agrigento ha partecipato all’assegnazione di un’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente classificandosi al secondo posto della graduatoria di merito approvata con determinazione dirigenziale numero 19 del 2018 del Comune di Bompensiere in provincia di Caltanissetta. Tale graduatoria ha validità biennale ed è utilizzata per il rilascio di ulteriori autorizzazioni che si rendessero libere. Ma la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Bompensiere, insediatasi per effetto dello scioglimento degli organi dell’ente locale con riferimento a situazioni di infiltrazioni di tipo mafioso, ha disposto la revoca della procedura concorsuale in questione, ritenendo non sussistente la necessità di potenziare il servizio di noleggio con conducente, anche in ragione della sussistenza di un’autorizzazione per noleggio con conducente già operante nel Comune di Bompensiere già ritenuta in grado di soddisfare la domanda. Ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca l’imprenditore agrigentino, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia contro la Commissione Straordinaria del Comune di Bompensiere, lamentando gravi violazioni di legge e svariate forme di eccesso di potere. In particolare gli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi hanno censurato la violazione della normativa antimafia, laddove prevede che, nell’ipotesi di scioglimento dell’ente con riferimento a situazioni di infiltrazione di tipo mafioso, la Commissione Straordinaria può disporre la revoca d’autorità di deliberazioni già adottate in qualunque fase della procedura concorsuale se accerti possibili ingerenze da parte della criminalità organizzata nella gestione dei servizi pubblici, citando al riguardo copiosa giurisprudenza del Tar Campania e del Consiglio di Stato. Viceversa nessun accertamento in tal senso era stato posto in essere dalla Commissione Straordinaria. In secondo luogo la Commissione non ha operato alcun bilanciamento tra i contrapposti interessi, quello dei concorrenti al mantenimento della validità della graduatoria e l’asserito interesse pubblico a revocare la procedura in ragione della sussistenza di un’autorizzazione nel Comune di Bompensiere per noleggio con conducente già in grado di soddisfare la domanda relativamente a tale servizio. Il Tar Sicilia, condividendo pienamente le censure formulate dagli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di revoca impugnato, condannando anche la Commissione Straordinaria del Comune di Bompensiere al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare. Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal Tar, avendo il vincitore della procedura concorsuale partecipato con successo ad altra selezione indetta da altro Comune, il ricorrente riceverà l’assegnazione dell’autorizzazione contestata.

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