Il signor L F G, sono le iniziali del nome, 55 anni, di Raffadali, è un commissario del corpo di polizia penitenziaria che espleta le funzioni di comandante del reparto della casa circondariale di Agrigento. Ai sensi della vigente legislazione il comandante del reparto che non usufruisce dell’alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità. Stante l’inagibilità del detto alloggio, il direttore della casa circondariale di Agrigento disponeva che il comandante assicurasse la reperibilità per un massimo di 20 turni mensili, autorizzandolo a risiedere in un comune distante appena 15 chilometri dalla sede di servizio. Dopo circa otto anni la direzione generale del personale riteneva che al comandante non competesse la reperibilità, poiché autorizzato a risiedere presso la propria abitazione. Pertanto il direttore non assegnava alcun turno di reperibilità al comandante. Avverso tali provvedimenti proponeva un ricorso giurisdizionale il comandante, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, lamentando violazioni di legge e svariate forme di eccesso di potere. In particolare gli avvocati Rubino e Piazza hanno sottolineato che l’amministrazione non ha mai proceduto all’assegnazione dell’alloggio di servizio al comandante; e che ai sensi della vigente legislazione il comandante del reparto in tale caso deve assicurare la reperibilità. Pertanto il ricorrente ha percepito il relativo trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva decentrata; ed essendo tutta la materia prerogativa esclusiva della contrattazione collettiva ne deriva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il TAR Sicilia Palermo, sezione prima, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, condannando il Ministero della Giustizia anche al pagamento delle spese giudiziali. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR, il comandante del reparto dovrà assicurare la reperibilità con relativa remunerazione accessoria mentre il Ministero della Giustizia pagherà le spese di lite.