Dopo il rinvio dalla Cassazione e l’assoluzione in Appello, adesso il Tribunale di Agrigento revoca la sorveglianza speciale ad Anna Messina, sorella del boss Gerlandino.
Lo scorso 11 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Palermo, condividendo quanto già sentenziato dalla Cassazione il precedente 10 luglio, ha assolto l’empedoclina Anna Messina, imputata di favoreggiamento al fratello, il boss Gerlandino, al quale lo scorso 26 novembre il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il ricorso per la revoca del 41 bis a cui è sottoposto in carcere. Il difensore di Anna Messina, l’avvocato Salvatore Pennica, ha insistito nella richiesta di assoluzione sostenendo che “secondo il contenuto dei ‘pizzini’ ritrovati si evincerebbero contatti di sola natura familiare tra sorella Anna e fratello Gerlandino, che nulla hanno a che vedere con l’associazione mafiosa, ma al massimo potrebbero paventare un favoreggiamento, che la legge non punisce tra familiari”. E i giudici, nel motivare il verdetto assolutorio, hanno affermato che “non è stato accertato se Anna Messina abbia svolto, per conto del fratello Gerlandino, il ruolo di ‘corriere’ dei pizzini in maniera abituale o episodica. E, in ogni caso, il concorso esterno alla mafia si concretizza se le informazioni sono provenienti da altri associati o persone che svolgono attività utili al conseguimento degli scopi dell’associazione mafiosa. Invece, dalle sentenze di primo e secondo grado non si comprende chi fosse il destinatario dei messaggi e, quindi, non emerge in che termini la condotta della sorella del boss abbia contribuito al rafforzamento dell’associazione mafiosa”. Adesso tutto ciò è confluito nel ricorso che l’avvocato Pennica ha presentato al Tribunale di Agrigento per la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni a carico di Anna Messina. E la seconda sezione misure di prevenzione del tribunale di Agrigento, presieduta da Luisa Turco, a latere Giuseppe Miceli e Rosanna Croce, ha accolto l’istanza, sostenendo che la Messina non è “socialmente pericolosa” tanto da giustificare il provvedimento preventivo. E anche i giudici della sezione misure di prevenzione hanno condiviso la tesi difensiva dello scambio di messaggi prettamente familiare tra sorella e fratello, tale da non configurare il reato del concorso esterno o del favoreggiamento aggravato alla mafia. E i giudici Turco, Miceli e Croce scrivono: “Si è pervenuti alla conclusione che Anna Messina ha agito con la volontà di favorire il fratello Gerlandino Messina durante il periodo della latitanza essenzialmente per uno spirito di solidarietà e affetto che lo lega al fratello. Non possono trarsi dagli atti del processo penale altri elementi sintomatici dai quali argomentare una pericolosità sociale qualificata. E devono condividersi le ragioni indicate a sostegno dell’istanza di revoca”.