La Prefettura di Agrigento -Ufficio Territoriale del Governo, aveva indetto una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici allo scopo di assicurare il servizio di accoglienza in provincia di Agrigento dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. La gara in questione mira a selezionare un numero di operatori economici cui affidare singoli appalti in relazione alle effettive necessità di accoglienza; la commissione, dando atto di avere esaminato la documentazione prodotta dai concorrenti, assumeva indimostrato in capo alla società cooperativa Raggio di Sole con sede in Camastra il possesso del requisito di capacità economica richiesto dal bando, ritenendo insufficiente il fatturato minimo dichiarato, e per l’effetto disponendone l’esclusione dalla gara. La società cooperativa Raggio di Sole pertanto, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, ha proposto un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia contro il Ministero dell’Interno, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dalla gara. Gli avvocati Rubino e Alfieri hanno dimostrato mediante idonea prova documentale che la società ricorrente aveva un fatturato superiore all’importo minimo prescritto dal bando di gara; ed hanno sottolineato che il bando medesimo non sanzionava con l’esclusione dalla gara l’erronea dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, con obbligo di attivazione del cd. “soccorso istruttorio”, secondo la più autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Nelle more del giudizio si è nuovamente riunita la Commissione, al fine di esaminare il ricorso proposto dalla società Cooperativa “Raggio di sole”; condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Alfieri,ed alla luce della documentazione integrativa prodotta dalla società ricorrente, la Commissione ha deciso di revocare, in autotutela, l’esclusione della ditta “Raggio di sole”, riammettendola in gara. Conseguentemente il Tar Sicilia, Palermo, sezione prima, alla luce del provvedimento sopravvenuto di riammissione in gara, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese giudiziali, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Pertanto la ditta Raggio di Sole verrà riammessa alla gara per assicurare il servizio di accoglienza in provincia di Agrigento dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, mentre il Ministero dell’Interno pagherà le spese giudiziali.