I coniugi D.R, sono le iniziali, di 59 anni di Aragona ed M.P. di 51 anni, hanno realizzato un immobile ad una sola elevazione da destinare a civile abitazione ad Aragona, in contrada Fontes Episcopi, in zona agricola, giusta concessione edilizia. Successivamente il Comune di Aragona rilasciava un permesso di costruire per l’ampliamento del fabbricato rurale e cambio di destinazione d’uso del piano terra. Il progetto assentito prevedeva il cambio di destinazione d’uso del piano terra del fabbricato da civile abitazione a deposito attrezzi agricoli e la realizzazione di un primo piano ad uso residenziale; contrariamente al progetto assentito l’immobile di che trattasi è rimasto interamente destinato a civile abitazione. Il Comune di Aragona, accertata la presenza di opere abusive,contestava ai due coniugi la realizzazione di una maggiore superficie ed altezza del fabbricato nonchè la realizzazione di un manufatto in parte in muratura e in parte in legno realizzato in assenza di titolo abilitativo ingiungendone la demolizione in data 15 marzo 2017; in data 6 novembre 2017 il Comune di Aragona ingiungeva ai due coniugi il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 31 DPR n.380/2001. A questo punto i coniugi proponevano un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia contro il Comune di Aragona; si costituiva in giudizio, con atto di intervento ad opponendum, la società C.P. &c snc, titolare di un impianto di stoccaggio di grano realizzato su terreno confinante a quello dei coniugi aragonesi, rappresentata e difesa dall’Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso. L’avvocato Girolamo Rubino ha eccepito tra l’altro l’irricevibilità per tardività del ricorso nonchè la sua infondatezza nel merito. Già il Tar Sicilia,Sezione Seconda,aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai ricorrenti; ma questi ultimi avevano proposto un appello cautelare davanti al CGA per la riforma dell’ordinanza cautelare resa dal TAR. Anche davanti al CGA si costituiva la società C.P. e c. snc., sempre assistita dall’avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello cautelare; ed il CGA, così come il Tar in primo grado, rigettava la richiesta di sospensiva avanzata dai coniugi appellanti, ritenendo infondato l’appello cautelare.A questo punto il Comune di Aragona dovrà procedere all’acquisizione del fabbricato abusivo e del suolo occupato ; e probabilmente per effetto della conclusione del procedimento sanzionatorio avrà termine un lungo contenzioso tra vicini che ha determinato l’intervento dell’autorità giudiziaria sia in sede civile sia in sede amministrativa.