La Dr.ssa D.F. di Favara di 65 anni aveva proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento degli atti relativi alle operazioni concorsuali per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Agrigento. In particolare, il ricorso ha interessato la parte in cui la ricorrente era stata dichiarata assente dalla prova,e, conseguentemente, esclusa dalla procedura. La ricorrente aveva presentato regolare domanda di partecipazione al concorso, indicando in tale domanda l’indirizzo presso il quale intendeva ricevere le relative comunicazioni; nel novembre 2010 si svolgeva la prova scritta del concorso, alla quale la ricorrente non partecipava, non avendone avuto notizia; solo successivamente veniva a conoscenza dell’avvenuto espletamento della prova, senza che fosse pervenuto l’avviso di convocazione. A seguito della presentazione di un’istanza di accesso agli atti, l’Amministrazione esibiva un avviso di ricevimento della società Smmart Post, di asserita avvenuta consegna dell’avviso di convocazione, recante un sottoscrizione non riconducibile alla ricorrente; la ricorrente chiedeva al TAR la concessione di un termine per la proposizione della querela di falso, per accertare la falsità della firma recante il proprio cognome e nome apposta sull’avviso di ricevimento relativo all’avviso di convocazione,ed il TAR, in accoglimento di tale richiesta, assegnava il termine. Nel 2016 il Tribunale Civile di Palermo, in accoglimento della querela di falso proposta dalla ricorrente, previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, dichiarava la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall’Assessorato regionale della Salute a mezzo Smmart Post srl apparentemente sottoscritto dalla ricorrente, e condannava la società Smmart post al pagamento delle spese giudiziali , liquidate in euro duemilacinquecento, oltre accessori. Conseguentemente il Tar Sicilia, preso atto della sentenza resa dal Tribunale Civile di Palermo sulla querela di falso, ha dichiarato illegittimo l’iter concorsuale, essendo stata espletata la procedura in assenza della regolare convocazione della ricorrente alla prova scritta; pertanto, in accoglimento delle censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, il Tar disponeva l’espletamento di una prova suppletiva, finalizzata all’assegnazione di una delle due sedi rimaste vacanti, segnatamente Raffadali o Ravanusa, condannando l’Assessorato al pagamento delle spese giudiziali. Ma l’Assessorato a questo punto, anzichè consentire alla ricorrente di scegliere tra le due sedi rimaste non assegnate, senza tenere conto della preferenza manifestata dalla ricorrente per la sede di Raffadali, indicava la sola sede di Ravanusa per l’assegnazione di cui al concorso per le sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in provincia di Agrigento. Donde la proposizione di un nuovo ricorso davanti al Tar Sicilia, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Impiduglia, avverso il decreto assessoriale avente ad oggetto la disponibilità della sola sede farmaceutica di Ravanusa. Già in sede camerale il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Terza, aveva accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del decreto assessoriale impugnato, ritenendo fondate le censure di carenza di motivazione formulate dagli Avvocati Rubino e Impiduglia, e condannando nuovamente l’Assessorato al pagamento delle spese giudiziali inerenti la fase cautelare; da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tar, in accoglimento delle richieste avanzate dai difensori, ha dichiarato l’obbligo dell’Assessorato di interpellare la ricorrente al fine di optare per una delle due sedi ancor prima di espletare la prova suppletiva, ordinando all’Assessorato di espletare la prova suppletiva entro trenta giorni. Pertanto la ricorrente, dopo tre cause vinte, potrà presto espletare la prova concorsuale per l’assegnazione della sede farmaceutica di Raffadali, mentre l’Assessorato pagherà le spese giudiziali inerenti sia il giudizio di cognizione sia la fase cautelare del giudizio di esecuzione.