Alcune strutture radiologiche della provincia di Palermo, eroganti “prestazioni ambulatoriali” per conto del S.S.R., negli anni 2019 e 2020 e 2022 effettuavano prestazioni in eccesso rispetto al budget assegnatogli e, pertanto, al fine di vedere riconosciuto il pagamento delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al budget, invitavano l’ASP di Palermo ad individuare le economie di spesa ed alla ricognizione delle risorse residue dell’aggregato provinciale e, conseguentemente, alla loro assegnazione alle strutture che avevano erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati.
Nondimeno, la suddetta istanza non veniva riscontrata dall’Azienda Sanitaria e, conseguentemente, i titolari delle strutture radiologiche, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponevano un ricorso innanzi al TAR-Palermo.
Nel giudizio i predetti difensori rilevavano che l’Assessorato Regionale alla Salute con D.A. 2087/2018 aveva previsto la destinazione del 50% delle economie di spesa alle prestazioni erogate extra budget e con successivi decreti D.A. 336 /2022 e D.A. 773/2022 aveva stabilito per l’anno 2020, l’assegnazione di eventuali risorse residue alle strutture che nell’anno 2020 avevano erogato maggiori prestazioni rispetto al budget assegnato, nonché veniva stabilito, con riferimento agli anni 2022 e 2023, di assegnare le eventuali risorse residue sulla base della strumentazione tecnologica delle singole strutture (TAC e RMN).
Pertanto, gli avv.ti Rubino ed Impiduglia rilevavano che l’ASP avrebbe dovuto accertare e quantificare l’ammontare delle economie prodotte, assegnandole alle varie strutture che avevano erogato prestazioni in eccesso rispetto al budget, previa stipulazione di appositi accordi integrativi.
Il TAR-Palermo accoglieva parzialmente il ricorso, ordinando all’ASP di Palermo di definire il procedimento amministrativo relativo all’assegnazione dell’extra budget per l’anno 2019 e delle somme residue per l’anno 2022, mentre non veniva accolta la domanda formulata in relazione all’anno 2020.
La sentenza veniva appellata innanzi al CGARS, che, con sentenza del novembre 2024, annullava con rinvio la sentenza di primo grado, in relazione alla domanda formulata per l’annualità 2020, la quale, come detto, non era stata accolta dal T.A.R..
Conseguentemente, le strutture Radiologiche, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, riassumevano il giudizio innanzi al TAR-Palermo, avendo interesse ad ottenere anche la ripartizione delle risorse residue dell’aggregato provinciale, producendo le dichiarazioni attestanti le prestazioni rese in extra budget per il 2020.
Ebbene, con sentenza del 4.02.2025, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il TAR – Palermo, ha ordinato all’Asp di Palermo ad avviare e definire il procedimento avviato su istanza delle strutture radiologiche entro il termine di 90 giorni ed al contempo, nell’ipotesi di inottemperanza nel suddetto termine, ha nominato Commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
Pertanto, per l’effetto di tale pronuncia l’ASP dovrà definire il procedimento amministrativo volto all’assegnazione delle prestazioni rese in extra budget anche per l’annualità 2020.