Nel 2020 l’Università degli Studi di Enna Kore indiceva un bando di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Scienze economiche, Aziendali e Giuridiche a cui partecipava e veniva ammessa, senza borsa di studio, la Dott.ssa G.N. originaria di Agrigento.
Successivamente, una delle concorrenti, cui era stata originariamente assegnata la borsa di studio, vi rinunciava e, pertanto, la Dott.ssa G.N. ne richiedeva l’assegnazione a suo favore.
Tuttavia, l’Università degli Studi Kore di Enna rigettava l’istanza della dottoranda, ritenendo insussistenti i presupposti per l’erogazione della borsa di studio a suo favore.
Conseguentemente, la Dott.ssa G.N., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva innanzi al TAR Sicilia Catania un ricorso volto all’annullamento dei provvedimenti con i quali era stata negata alla stessa l’assegnazione della borsa di studio.
In particolare, detti legali deducevano in giudizio l’esistenza del vincolo di destinazione delle risorse destinate alle borse di studio, le quali – nel caso di rinuncia o decadenza dei precedenti assegnatari – devono essere utilizzate per gli stessi fini; inoltre, veniva evidenziato che lo scorrimento nella attribuzione della borsa di studio, per rinuncia del precedente titolare, rappresenta applicazione di un principio generale operante nel caso di benefici assegnati mediante una graduatoria concorsuale.
Con sentenza del marzo 2023, il TAR Catania, condividendo le tesi degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati, ritenendo che nessuna norma prevede il divieto di “scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia di uno dei beneficiari”, ed osservando che l’Università Kore, nel caso specie, non aveva esplicitato alcun elemento, in ipotesi, ostativo all’assegnazione della borsa di studio.
Tale statuizione veniva impugnata innanzi al CGARS dall’Università degli Studi di Enna Kore, lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado per asserita violazione di alcune disposizioni del bando di concorso.
Al fine di resistere a tale azione, la dott.ssa G.N. si costituiva in giudizio sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, i quali evidenziavano la correttezza della sentenza impugnata con cui era stato correttamente riconosciuto che la pretesa azionata dalla Dott.ssa G.N. verteva sull’assegnazione della borsa di studio, sicché le disposizioni del bando invocate dall’Università Kore avrebbero dovuto ritersi inconferenti.
Detti difensori rilevano inoltre l’infondatezza delle doglianze dell’Università e la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto che la fase di riassegnazione dalla borsa di studio, essendo successiva all’approvazione della graduatoria, rappresentava un autonomo procedimento amministrativo e, pertanto, l’Università avrebbe dovuto osservare le garanzie procedimentali.
Ebbene, con sentenza del 22 ottobre 2024, condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Impiduglia, il CGARS ha rigettato l’appello proposto dall’Università Kore, confermando la sentenza di primo grado con cui, come detto, era stato accolto il ricorso della dottoressa agrigentina, la quale avrà dunque diritto all’assegnazione della borsa di studio.