A seguito del procedimento amministrativo avviato nel 2017 La Ditta Catanzaro Costruzioni srl otteneva dalla Regione Siciliana – Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente Ambiente, nonché dai vari Dipartimenti regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni i provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), da realizzarsi nel Comune di Montallegro.
Tali provvedimenti autorizzativi venivano contestati, in un primo momento e sotto vari profili, in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Montallegro, sebbene all’esito di detta istruttoria veniva rilasciato in favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl. parere favorevole per la realizzazione dell’impianto.
Conseguentemente, il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, impugnava innanzi al TAR-Palermo tutti i provvedimenti ottenuti dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl., censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021.
In particolare, tali difensori rilevavano come i provvedimenti di assenso erano stati rilasciati dalle Amministrazioni regionali competenti a seguito di una falsa rappresentazione delle distanze prodotte dalla Ditta e come tali distanze non avrebbero potuto considerarsi conformi ai criteri di misurazione previsti dal Piano di gestione dei rifiuti adottato con D.P.R.S. 12.03.2021 n. 8, ai sensi dell’art. 8 L.R. 9/2010.
Con ordinanza del maggio 2022, a fronte delle censure mosse dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro, il TAR Palermo fissava l’udienza di merito, ed al contempo, onerava l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato del Territorio e dell’Ambiente di esperire incombenti istruttori sulla distanza tra l’impianto in questione e il centro abitato del Comune di
Montallegro, così come definito dalla delibera n. 30 del 21 giugno 2021 del commissario straordinario pro tempore.
Tuttavia, nelle more di tale giudizio la Ditta Catanzaro Costruzioni srl proponeva ricorso incidentale innanzi al TAR- Palermo contestando l’asserita illegittimità della delibera commissariale del 30
del 21 giugno 2021, a mezzo della quale era stata adottata la perimetrazione del centro abitato di
Montallegro.
Avverso tale azione si costituiva in giudizio il Comune di Montallegro, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, i quali ribadivano anche in detta sede che l’impianto dalla Catanzaro Costruzioni srl. non rispetterebbe la distanza di 3 km dal centro abitato, anche laddove si prendesse in considerazione la perimetrazione proposta dalla Ditta progettista.
Il TAR Palermo, con ordinanza del maggio 2023, disponeva la verificazione dei luoghi volta ad accertare l’effettiva distanza dell’area destinata all’impianto dal centro abitato e rispetto al perimetro di quest’ultimo individuato ai sensi dall’ art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d. lgs. n. 285/1992, nominando inoltre come verificatore il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna.
Ebbene, al fine di effettuare la verificazione ordinata dal TAR il Preside della Facoltà di ingegneria e architettura dell’Università Kore di Enna ha delegato tale incarico al Prof. Ing. Mariangela Liuzzo.
All’esito della suddetta verificazione il nominato verificatore ha ritenuto, in conformità con quanto disposto dalla normativa di settore, che la distanza dal perimetro del centro abitato si intende misurata dalla recinzione dell’impianto e, che nel caso di specie, dall’analisi grafica e planimetrica condotta dallo stesso risulta che l’effettiva distanza dell’area destinata all’Impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata (Ford) della Ditta Catanzaro Costruzioni. srl. dal centro abitato di Montallegro risulta inferiore alla soglia dei 3 Km.
Ebbene, il Presidente del TAR Sicilia –Palermo, Sez. II, in data 24 ottobre 2024 ha rinviato la discussione della causa nel merito alla successiva udienza fissata per il giorno 17 gennaio 2025, in cui il giudice adito dovrà prendere atto delle risultanze dell’esperita verificazione, ed inoltre, dovrà pronunciarsi in merito alla censure sollevate dagli Avv.ti Rubino e Airò nell’interesse del Comune di Montallegro.