Il Dr. F.S., di anni 63, originario di Castelvetrano, dopo aver svolto per diversi anni l’attività professionale di Vicesegretario Generale – Capo del 1° Settore Affari generali, Cat. D3 del Comune di Partanna, di Avvocato dell’Ente ed aver ricoperto ruoli amministrativi di spicco presso detto Comune, lamentando di aver subito, negli anni, danni, derivanti da asserite condotte demansionanti, discriminanti, dequalificanti e mobbizzanti, citava innanzi al Tribunale di Sciacca in funzione del Giudice del Lavoro il Comune di Partanna, al fine di ottenerne la condanna e il risarcimento del presunto danno patrimoniale e non patrimoniale discendente da tali condotte asseritamente illecite.
Al fine di resistere a tale azione e di costituirsi in giudizio il Comune di Partanna conferiva mandato difensivo all’Avv. Girolamo Rubino, il quale, con il proprio scritto difensivo eccepiva in giudizio come la ricostruzione fattuale prospettata dal lavoratore ricorrente avrebbe dovuto considerarsi non corrispondente al vero e, come i paventati danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalle asserite condotte dequalificanti, demansionanti e mobbizzanti non avrebbero potuto considerarsi sussistenti.
Detto legale, rilevava in primo luogo come alcune condotte ritenute asseritamente demansionanti e dequalificanti dal lavoratore ricorrente giammai invece avrebbero potuto ascriversi alla condotta posta in essere dal Comune di Partanna, come ad esempio la cancellazione dall’albo degli Avvocati disposta nei suoi confronti unicamente dal Consiglio dell’Ordine di Marsala in ragione dell’ incompatibilità tra la funzione di Avvocato e alcuni incarichi amministrativi ricoperti dallo stesso presso altre Amministrazioni comunali durante un periodo di aspettativa.
Ed ancora, il legale costituito in giudizio rilevava come la contestata rimozione dall’Incarico di Capo della Polizia Municipale del Comune di Partanna disposta nei suoi confronti e asseritamente ritenuta frutto di una condotta ritorsiva e dequalificante dell’Ente in realtà era avvenuta a fronte di una richiesta di assegnazione ad altro incarico presentata dal lavoratore a seguito di un procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, sicchè non avrebbe potuto configurarsi alcuna finalità ritorsiva o mobbizzante in tale azione.
Contrariamente a quanto asserito da controparte, l’Avv. Rubino rilevava inoltre come l’assegnazione dell’incarico di posizione organizzativa –Area staff Ufficio del Giudice di Pace e Ufficio CUC attribuito al ricorrente e contestata in giudizio era stata disposta dall’Amministrazione convenuta a seguito della precedente richiesta di assegnazione a nuovo incarico presentato dallo stesso; inoltre, l’attribuzione di tale incarico non avrebbe mai potuto ritenersi una condotta illecita e demansionante, laddove questo era corrispondente alla categoria professionale (D)riconosciuta al lavoratore al momento della sua assunzione.
Sicchè, tutte le asserite condotte illecite, demansionanti e mobbizzanti conteste al Comune di Partanna avrebbe dovuto considerarsi inconferenti e infondate, laddove risultava palese invece la legittimità dell’operato del Comune.
Ebbene, con sentenza del 27.09.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Rubino, il Tribunale di Sciacca in funzione di Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso presentato dal Dr. F.S. rilevando la mancata prova dell’an della condotta illecita contestata al Comune di Partanna.
Infine, con la predetta pronuncia il Tribunale di Sciacca ha altresì condannato il lavoratore ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.