HomeCronacaTombe abusive: il Tar sconfessa il Comune di Villalba

Tombe abusive: il Tar sconfessa il Comune di Villalba

IL Sig. S.L., originario di Villalba, a seguito della morte del padre ereditava la tomba di famiglia sita all’interno della vecchia zona del cimitero comunale di Villalba.
Tuttavia, molti anni addietro, in prossimità del sepolcro di famiglia del Sig. S.L., la Sig.ra L. M. N. aveva realizzato in maniera abusiva un manufatto che pregiudicava il diritto di accesso al feretro (tumulazione e/o estumulazione) ai familiari del Sig. S.L., in quanto la predetta tomba era stata costruita in violazione della normativa di settore prevista dall’art. 76 del D.P.R. 285/90 e della concessione edilizia rilasciata in precedenza.
Pertanto, il Comune di Villalba annullava in autotutela la concessione edilizia rilasciata alla Sig. L.M.N. ed ordinava alla stessa la demolizione del manufatto abusivo. Successivamente, accertata l’inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione disposta nei confronti della Sig. L.M.N., il Comune dichiarava l’acquisizione al patrimonio dell’Ente comunale dell’opera abusiva in questione.
Frattanto, a fronte di tali circostanze, tra le citate parti scaturiva un lungo contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo, senonché, nelle more del processo, il Comune di Villalba, con deliberazione della Giunta Comunale, accettava la proposta transattiva formulata dalla Sig.ra L. M. N., al fine di concludere il contenzioso in questione.
Sicché, alla luce di tali fatti, il Sig. S.L., con atto di invito, chiedeva al Comune di Villalba di provvedere comunque alla demolizione del manufatto abusivo, sebbene tale istanza rimaneva priva di riscontro.
Pertanto, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, il Sig. S.L. proponeva ricorso innanzi al TAR, al fine di ottenere una pronuncia volta alla rimozione dell’inerzia serbata dal Comune di Villalba sulla propria istanza, essendo stato estromesso dalla proposta transattiva e lamentando l’impossibilità di poter accedere alla propria tomba di famiglia a causa del manufatto abusivo.
Detto ricorso veniva in un primo momento rigettato dal TAR e poi successivamente accolto in grado di appello dal C.G.A., che in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso avverso il silenzio e condannava il Comune di Villalba a pronunciarsi in merito all’istanza proposta dal Sig. S.L.
Di conseguenza, il Comune di Villalba provvedeva a riscontrare l’istanza presentata dal Sig. S.L., la quale veniva tuttavia rigettata dall‘Ente comunale sulla base della presunta impossibilità di poter procedere alla demolizione del manufatto abusivo, stante la deliberazione della G.C., con cui era stata accettata la proposta transattiva tra il Comune e la Sig. L.M.N..
Avverso tale provvedimento, sempre con il patrocinio dell’Avv. Rubino, il Sig. S.L. proponeva ricorso innanzi al TAR- Palermo, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto vari profili.
In particolare, l’Avv. Rubino rilevava in giudizio, come il provvedimento impugnato doveva ritenersi illegittimo, in quanto adottato dall’Amministrazione in violazione dell’attivazione del necessario contraddittorio procedimentale.
Inoltre, sempre L’Avv. Rubino, deduceva in giudizio come la deliberazione della giunta comunale con la quale era stata adottata la transazione, non fosse opponibile al Sig. S.L., ed inoltre non poteva ritenersi un atto idoneo a concludere l’iter sanzionatorio previsto dall’art. 31 D.P.R. del 380/2001, poiché solo il Consiglio Comunale, quale organo competente in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, può deliberare, solo in via eccezionale, il mantenimento dell’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale, a fronte di prevalenti e concreti interessi pubblici all’utilizzazione dell’opera abusiva.
Invece, il Comune di Villalba, in maniera illegittima, una volta acquisita l’edicola funeraria al patrimonio comunale non aveva correttamente proceduto alla demolizione del manufatto abusivo, nonostante l’assenza di un espresso deliberato del Consiglio Comunale e la mancanza di prevalenti interessi pubblici alla sua conservazione.
Ebbene, con sentenza del 08.08.2023 il TAR-Palermo, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Rubino, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. S.L. ed ha annullato il provvedimento impugnato, oltre a condannare l’Amministrazione comunale al pagamento delle spese processuali in favore del Sig. S.L.
Pertanto, per l’effetto della predetta pronuncia, il Comune di Villalba dovrà procedere alla riedizione del proprio potere in ordine all’istanza presentata dal ricorrente per non incorrere in ulteriori illegittimità.

Angelo Ruoppolo
Angelo Ruoppolohttps://www.teleacras.it
Giornalista professionista, di Agrigento. Nel febbraio 1999 l’esordio televisivo con Teleacras. Dal 24 aprile 2012 è direttore responsabile del Tg dell’emittente agrigentina. Numerose le finestre radio – televisive nazionali in cui Angelo Ruoppolo è stato ospite. Solo per citarne alcune: Trio Medusa su Radio DeeJay, La vita in diretta su Rai 1, Rai 3 per Blob Best, Rai 1 con Tutti pazzi per la tele, Barbareschi shock su La 7, Rai Radio 2 con Le colonne d’Ercole, con Radio DeeJay per Ciao Belli, su Rai 3 con Mi manda Rai 3, con Rai 2 in Coast to coast, con Rai 2 in Gli sbandati, ancora con Rai 2 in Viaggio nell'Italia del Giro, con Striscia la notizia su Canale 5, con Radio 105 nello Zoo di Radio 105 e Rebus su Rai 3. Più volte è stato presente e citato nelle home page dei siti di Repubblica e di Live Sicilia. Il sosia di Ruoppolo, Angelo Joppolo, alias Alessandro Pappacoda, è stato il protagonista della fortunata e gettonata rubrica “Camera Zhen”, in onda su Teleacras, e del film natalizio “Gratta e scappa”, con una “prima” affollatissima al Cine Astor di Agrigento. I suoi video su youtube contano al giugno 2023 quasi 30 milioni di visualizzazioni complessive. Gli sono stati assegnati diversi premi tra cui: "Sipario d'Oro", "Alessio Di Giovanni", "Mimosa d'Oro", "Pippo Montalbano". Indirizzo mail: angeloruoppolo@virgilio.it
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