Nel 2015, la ditta C.H.T.s.r.l., con sede in Cefalù, acquistava, in assoluta buona fede, un complesso alberghiero sito nel Comune di Cefalù munito di licenza edilizia ed agibilità.
Ebbene, nel 2022, a distanza di diversi anni dall’avvio dell’attività alberghiera,il Comune di Cefalù notificava un’ordinanza con cui intimava alla ditta C.H.T.s.r.lla demolizione delle opere del complesso alberghiero ritenute prive di un titolo edilizio valido e in difformità a quelli rilasciati in precedenza, inoltre, a fondamento dell’ordine di demolizione tale Ente richiamava le ordinanze comunali di sospensione dei lavori e di ripristino dei luoghi emanate nel lontano 1968 e nel 1974.
Avverso l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, la ditta C.H.T. s.r.l., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, proponeva ricorso innanzi al TAR-Palermo, onde ottenerne, previa sospensione, l’annullamento.
Conseguentemente, si costituiva in giudizio anche il Comune di Cefalù, sostenendo, all’opposto,la legittimità del proprio provvedimento demolitorio.
Durante il giudizio, gli Avv.ti Rubino e Airò, deducevano l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e d’istruttoria e, nello specifico, evidenziavano come il comportamento dell’Amministrazione comunale, che a distanza di ben 48 anni dalla realizzazione delle opere in questione ne aveva ordinato la demolizione, in ragione di provvedimenti illegittimi e oltremodo risalenti nel tempo, quali, per l’appunto, le ordinanze del 1968 e del 1974, non poteva che ritenersi in palese violazione del legittimo affidamento e della posizione incolpevole del privato che aveva confidato anche nella legittimità dei titoli edilizi rilasciati dallo stesso ente successivamente al 1974 e fino ad epoca recente.
Ebbene,con ordinanza del 24 marzo 2023,il TAR-Palermo, ritenendo sussistente le ragioni di gravità ed urgenza sostenute dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ditta C.H.T. s.r.l. e, per l’effetto, ha sospeso l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Cefalù.
Pertanto, la ditta C.H.T. s.r.l. non dovrà procedere alla demolizione e al ripristino dei luoghi delle opere del complesso alberghiero in attesa della decisione di merito del giudizio.