Nel 2017 il Comune di Gela approvava un regolamento comunale per il conferimento di incarichi da attribuire agli Avvocati esterni all’Ente. Tale regolamento oltre a disciplinare la procedura di conferimento dell’incarico, nonché i requisiti di partecipazione, nello specifico, prevedeva una serie di parametri finalizzati a individuare preventivamente il compenso spettante ai legali esterni.
A seguito della pubblicazione del predetto regolamento l’Ordine degli Avvocati di Gela, rilevando l’illegittimità e la lesività dell’atto comunale, invitava tale Ente a ritirarlo nel più breve tempo possibile, tuttavia, detto invito veniva respinto dall’Amministrazione comunale.
Ebbene, a fronte del rifiuto del Comune e in virtù del suo ruolo istituzionale, l’Ordine degli Avvocati di Gela provvedeva ad attribuire il proprio mandato difensivo all’Avvocato Girolamo Rubino, il quale, prontamente decideva di impugnare il regolamento e gli atti connessi innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia, onde ottenerne l’annullamento.
Al fine di resistere a tale azione si costituiva in giudizio il Comune di Gela, sostenendo la legittimità e la correttezza del regolamento comunale e di tutti gli atti collegati ad esso.
Nel corso del giudizio, l’Avvocato Rubino evidenziava in via preliminare la legittimazione ad agire dell’Ordine degli Avvocati di Gela, ed altresì, rilevava la palese illegittimità del regolamento comunale, in quanto contenente una serie di disposizioni incidenti sull’indipendenza, sul decoro professionale e sulla libertà di iniziativa economica dell’Avvocato; si dimostrava in giudizio l’illegittimità del regolamento anche nella parte in cui aveva previsto la fissazione di tariffe obbligatorie e inique, sotto i minimi di legge, come compenso per l’affidamento dell’incarico.
Ed infine, si rilevava ancora come la P.A. seppur nell’applicare il concetto di equo compenso possa ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità anche in ragione ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, tuttavia deve contemperare tali esigenze con quella di assicurare al professionista un compenso che non sia lesivo del decoro del prestigio della professione e che pertanto sia proporzionato alla quantità e alla qualità del suo lavoro.
Ebbene, il TAR-Palermo, condividendo le argomentazioni sostenute dall’Avvocato Girolamo Rubino, ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Avvocati di Gela e conseguentemente ha annullato gli atti impugnati; pertanto, per l’effetto della predetta sentenza il Comune di Gela in merito all’attribuzione degli incarichi legali esterni dovrà prevedere un compenso equo e comunque non inferiore alla metà dei valori minimi tariffari.