Nel 2006 il Distretto Minerario di Caltanissetta autorizzava la ditta C.S.S. a svolgere, per la durata di 15 anni, l’attività di coltivazione di cava presso la cava di calcare del Comune di Bivona (AG).
Tuttavia, a distanza di diversi anni dal rilascio della concessione, il Distretto Minerario di Caltanissetta dichiarava decaduta l’autorizzazione rilasciata in precedenza alla ditta, per asserita violazione della normativa relativa alle modalità di predisposizione del programma di utilizzazione del giacimento.
Nello specifico, il Distretto Minerario imputava alla ditta di aver spostato il perimetro di disponibilità dell’attività estrattiva verso un’area morfologica del terreno che non consentiva la coltivazione di cava in regime di sicurezza.
Ebbene, avverso il provvedimento di decadenza la ditta C.S.S. proponeva ricorso gerarchico innanzi al Dipartimento Regionale dell’Energia -Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi Pubblica Utilità, il quale, pur tuttavia, respingeva il ricorso.
Conseguentemente, la ditta C.S.S. al fine di tutelare i propri interessi, nonché di chiedere l’annullamento del provvedimento di decadenza e il successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proponeva ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo che, tuttavia, rigettava il ricorso presentato dalla ditta bivonese.
Pertanto, al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Daniele Piazza, la ditta C.S.S. decideva di proporre appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Durante lo svolgimento del giudizio gli Avv.ti Rubino, Alfieri e Piazza dimostravano la legittimità dell’operato della ditta, ed altresì, rilevano come la stessa si fosse sempre astenuta dal porre in essere attività estrattive tali da compromettere la staticità del terreno della cava.
Inoltre, nel corso del processo il C.G.A.R.S. disponeva la verificazione del predetto giacimento al fine di valutarne l’esatto stato e le condizioni di sicurezza. Dalle risultanze dell’indagine emergeva che, contrariamente a quanto asserito dal Distretto Minerario di Caltanissetta, lo stato attuale in cui versava la cava permetteva la prosecuzione dell’attività estrattiva in regime di sicurezza.
Ebbene, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino, Alfieri e Piazza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con sentenza resa in data 30 dicembre 2021, accoglieva l’appello proposto dalla ditta C.S.S. e, conseguentemente, annullava gli atti impugnati e condannava l’Amministrazione soccombente a rifondere alla ditta delle spese di lite.
Pertanto, a seguito della statuizione del Giudice, la ditta C.S.S. procedeva a notificare, con formula esecutiva la sentenza al Distretto Minerario di Caltanissetta, il quale, pur tuttavia, non adempiva agli obblighi imposti dal C.G.A.R.S., né poneva in essere le attività necessarie a consentire la ripresa dell’attività estrattiva in favore della ditta.
Sicché, a seguito dell’inerzia dell’Amministrazione in questione, la ditta C.S.S., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino, Alfieri e Piazza, proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, onde ottenere l’esecuzione del giudicato.