La società G. s.r.l., operante nel settore dell’edilizia, negli anni 90, essendo proprietaria di una vasta area sita nel territorio del Comune di Terrasini, realizzava su di essa un piano di lottizzazione, al cui interno risultava insistere un’area destinata alla realizzazione di una strada di Piano Regolatore Generale.
Nel 2016 il Comune di Terrasini, a seguito di un sopralluogo effettuato nei luoghi in cui sorgeva la strada di PRG, procedeva a notificare alla citata società un’ordinanza di ingiunzione, priva di numero di protocollo, ritenendo che in tale zona fossero stati eseguiti alcuni lavori senza le dovute autorizzazioni, quali: movimento terra con escavatore meccanico, demolizione del muro di recinzione e rinterro con materiale tufaceo non identificato.
Inoltre, l’Ente comunale in detta ordinanza asseriva che la realizzazione dei summenzionati lavori era avvenuta proprio in quella parte di terreno sottoposta a vincolo paesaggistico e in parte ricadente nell’area SIC e, conseguentemente, ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza, irrogando anche un’ingente sanzione edilizia.
Ebbene, in ragione di ciò, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, la società G. s.r.l. decideva di impugnare tali atti innanzi al TAR Sicilia- Palermo.
Durante lo svolgimento del processo, gli Avv.ti Rubino e Valenza evidenziavano l’illegittimità del provvedimento di ingiunzione e di ripristino dei luoghi emesso dal Comune di Terrasini, nonché le varie irregolarità poste in essere dall’Amministrazione, quali il mancato avviso di avvio del procedimento o l’assenza di un’istruttoria antecedente all’irrogazione dell’ingiunzione.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Valenza dimostravano in giudizio l’erroneità del contenuto dell’atto di ingiunzione, in quanto la citata G.s.r.l. non aveva posto in essere alcuno dei lavori specificatamente contestati, ma si era limitata a compiere in tale zona, in cui, peraltro, sorgeva solamente una strada, dei lavori di discerbamento e di collocazione della tufina, ossia lavori privi di rilevanza urbanistica.
Ed ancora, sempre gli Avv.ti Rubino e Valenza dimostravano in giudizio la palese illegittimità del provvedimento di ingiunzione, in quanto totalmente privo degli elementi sostanziali indispensabili al fine di attestare che un’attività di rilevazione fosse stata effettivamente e regolarmente compiuta, ed inoltre, sotto altro aspetto, rilevavano l’illegittimità di tale provvedimento in quanto privo dell’indicazione del titolo edilizio contestato, necessario ai fini della regolarità dell’atto.
Ebbene, il TAR- Palermo, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza, rilevava che l’ordinanza comunale d’ingiunzione e ripristino dei luoghi risultava affetta da evidenti e differenti vizi istruttori e con sentenza pubblicata in data 06.02.2023 ha accolto il ricorso proposto dalla società G. s.r.l. e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza emessa dal Comune di Terrasini.
Pertanto, per effetto della sentenza favorevole resa dal TAR la Società potrà lasciare inalterato lo stato dei luoghi.