Il Sig. R.M. originario di Palermo, esercente la professione di O.S.S. presso l’Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione “Civico- G. Di Cristina Benfratelli” di Palermo, proponeva ricorso innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo al fine ottenere la dichiarazione d’illegittimità della delibera con cui l’A.R.N.A.S. aveva disposto il suo licenziamento e chiedendo di ordinare la propria reintegrazione in servizio, oltre alla condanna dell’A.R.N.A.S. al pagamento di un’indennità risarcitoria ricompresa tra 2 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione.
Avverso la predetta azione si costituiva in giudizio l’A.R.N.A.S. “Civico-G. Di Cristina Benfratelli” di Palermo in persona del Direttore Generale dr. Roberto Colletti, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, il quale, ritenendo infondate le pretese lamentate dal Sig. R.M., evidenziava la correttezza dell’operato dell’A.R.N.A.S.
In particolare, l’Avvocato Girolamo Rubino dimostrava in giudizio come la delibera con la quale l’A.R.N.A.S. aveva risolto il rapporto di lavoro con il dipendente Sig. R.M., fosse in realtà legittima, ed ancor di più, risultava essere la diretta conseguenza delle non veritiere attestazioni rilasciate dal Sig. R.M. al momento della costituzione del rapporto di lavoro, avendo lo stesso dichiarato di essere in possesso dell’attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario, il quale attestato costituiva, per l’appunto, il requisito specifico e indefettibile per la corretta costituzione del rapporto di lavoro con l’A.R.N.A.S.
Ed ancora, durante lo svolgimento del processo, l’Avvocato Girolamo Rubino ha dimostrato come il rapporto di lavoro tra l’A.R.N.A.S. al Sig. R.M. doveva considerarsi nullo ab origine, in quanto a seguito dei doverosi controlli, in merito all’effettivo possesso dei titoli dichiarati dal dipendente, l’A.R.N.A.S. si era avveduta del fatto che le dichiarazioni rese dal Sig. R.M. risultavano totalmente false, in quanto lo stesso non aveva mai conseguito il titolo di operatore O.S.S. e, pertanto, non avrebbe mai potuto partecipare alla selezione pubblica indetta dall’A.R.N.A.S, non essendo in possesso del requisito essenziale e specifico richiesto dal bando di selezione.
A seguito delle argomentazioni sostenute dalla Difesa dell’A.R.N.A.S., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, condividendo la tesi difensiva dall’Avvocato Girolamo Rubino, che aveva evidenziato come l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di O.S.S. prevedeva nell’ipotesi di dichiarazioni o di rilascio di attestazioni false la decadenza dai benefici conseguiti, con sentenza del 11 ottobre 2022 ha dichiarato la legittimità della delibera con cui l’A.R.N.A.S. ha disposto il licenziamo del Sig. R.M. e, conseguentemente, ha rigettato il ricorso proposto condannando al pagamento delle spese di giudizio.