Com’è tristemente risaputo, l’anno 2020, è stato un anno particolarmente difficile per la sanità siciliana, poiché, oltre le problematiche derivate dalla pandemia causata dal Covid-19, è stato anche caratterizzato da una riduzione del numero di prestazioni ambulatoriali specialistiche.
Tale evenienza è derivata dalla diminuzione della domanda da parte dei pazienti, che preoccupati dal rischio di contagio, hanno limitato la frequentazione delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, con il conseguente incremento della domanda di prestazioni sanitarie per l’anno 2021.
Pertanto nel 2021, al fine di sopperire alle carenze nell’erogazione delle succitate prestazioni da parte delle strutture pubbliche (impegnate a contrastare la pandemia) le strutture ambulatoriali private siciliane hanno erogato un elevato numero di prestazioni, contribuendo così a ridurre le liste di attesa e a fronteggiare le richieste di cura dei pazienti.
Per tale ragione l’Assessorato alla Salute, tramite specifici Decreti Assessoriali, aveva previsto l’assegnazione – agli studi radiologici e ai laboratori di analisi – di un budget, per gli anni 2020 e 2021, pari alle prestazioni erogate, anche ove nettamente superiori al cosiddetto budget storico (ossia al budget assegnato negli anni precedenti).
Il “Sindacato Branche a Visita” (SBV), con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, contestava i succitati provvedimenti di determinazione degli aggregati spesa, nonché, l’individuazione dei criteri, utilizzati dall’Assessorato, per l’assegnazione dei budget.
Tali provvedimenti venivano impugnati anche laddove – con riferimento agli anni 2020-2021 – non prevedevano l’erogazione della cosiddetta indennità di funzione (ossia una misura volta al ristoro delle strutture ambulatoriali e pari al budget 2019).
Attesa la proposizione del succitato ricorso, i titolari di numerosi laboratori di analisi e studi radiologici delle provincie di Palermo, Agrigento, Messina, Caltanissetta e Trapani si opponevano a tale ricorso, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia.
Il T.A.R. Sicilia – Palermo, Prima Sezione, tramite ordinanza, riteneva non fondata la richiesta cautelare proposta dal SBV, e volta alla sospensione cautelare del Decreto Assessoriale impugnato.
Visto il rigetto dell’istanza cautelare, il Sindacato in parola, appellava la succitata ordinanza innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sostenendo che il Giudice di Primo Grado avesse errato nel ritenere legittime le determinazioni adottate dall’Assessorato.
In particolare, con il succitato ricorso in appello, il SBV ha affermato che l’Assessorato avrebbe dovuto determinare i budget, per gli anni 2020 e 2021, con i medesimi criteri utilizzati nel 2019, prevedendo tra l’altro l’erogazione della c.d. indennità di funzione a tutte le strutture accreditate, invece di assegnare parte del budget in misura corrispondente alle maggiori prestazioni erogate.
I titolari delle strutture sanitarie, già intervenuti in primo grado, hanno deciso di costituirsi, sempre difesi e rappresentati dagli Avv.ti Rubino ed Impiduglia, anche nel giudizio di appello.
Gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, oltre ad eccepire l’insussistenza del rischio di pregiudizio irreparabile sostenuto dalla controparte, hanno altresì rilevato come l’accoglimento del ricorso proposto da SBV (nella parte relativa ai budget 2020 e 2021) avrebbe comportato l’irragionevole penalizzazione delle strutture che, con il loro impegno, hanno consentito la riduzione delle liste d’attesa, e di converso, avrebbe favorito le strutture che – per ragioni non direttamente connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 – hanno prestato un numero esiguo di prestazioni sanitarie.
Con ordinanza del 08.09.2022, il C.G.A. – Presidente Rosanna De Nictolis –, condividendo le tesi sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha respinto l’appello presentato dal SBV, ritenendo che “il dedotto danno relativo all’impatto del nuovo budget sulle prestazioni erogabili nei residui mesi del 2022 non può qualificarsi quale danno irreparabile nel bilanciamento fra i contrapposti interessi”, condannando altresì il SBV al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Per effetto della suddetta pronuncia nessun ulteriore ostacolo sussiste per l’assegnazione (da parte delle ASP) ai laboratori di analisi e agli studi radiologici del budget spettante per il 2020 e il 2021.