Il sig. G.M.D. lavora dal 1997, come lavoratore socialmente utile, presso il Comune di Corleone.
Nel 2017, il suddetto Comune adottava con deliberazione un programma di fuori uscita dal bacino del precariato per i lavoratori socialmente utili (L.S.U.) alle dipendenze del medesimo Comune.
Con il programma in parola il Comune di Corleone avrebbe, appunto, dovuto stabilizzare tramite contratti a tempo indeterminato parte dei lavoratori socialmente utili in servizio presso la medesima Amministrazione comunale.
Tuttavia nel 2020 lo stesso Comune si è visto costretto ad aggiornare, tramite successive delibere, il Programma di fuori uscita dal bacino del precariato dei L.S.U., in ragione di alcuni interventi normativi che hanno di fatto posto dei limiti alle assunzioni di nuove risorse umane da parte delle Amministrazioni comunali.
Atteso che, tramite le succitate delibere di programmazione il Comune di Corleone rinviava la stabilizzazione dei L.S.U., il sig. G.M.D. decideva di impugnare innanzi al T.A.R. di Palermo tali provvedimenti. In particolare, il sig. G.M.D., con il proprio ricorso, chiedeva al Giudice Amministrativo di accertare e dichiarare l’illegittimità delle delibere impugnate, sulla scorta della pretesa erroneità delle motivazioni, sia di natura economica, sia di natura organizzativa, che hanno portato il Comune a non prevedere nell’immediato la stabilizzazione dei L.S.U. in servizio presso il suddetto Ente.
Tramite il deposito della propria memoria difensiva si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, il Comune di Corleone in persona del proprio Sindaco l’On. Nicolò Nicolosi. Più specificatamente, l’Avv. Rubino, con la predetta memoria, deduceva l’infondatezza delle doglianze presentate dalla controparte, sostenendo che, in primis non grava in capo al Comune di Corleone alcun obbligo, ma solo la facoltà di prevedere la stabilizzazione dei L.S.U. ancora precari, ed in secondo luogo, che qualunque processo di stabilizzazione o di assunzione di nuovi dipendenti comunali deve essere preceduto da un attenta valutazione della sua sostenibilità economica, per cui, nel caso in oggetto, tale processo resta condizionato alla situazione finanziaria del Comune di Corleone, la quale non avrebbe permesso, nei prossimi anni, un ulteriore aggravio della spesa per il personale in servizio.
Infine, tramite la sentenza del 22.08.2022, il T.A.R. di Palermo, condividendo le argomentazioni sostenute dall’Avv. Rubino, ha rigettato il ricorso presentato dal sig. G.M.D. e volto all’annullamento delle succitate delibere emesse dal Comune di Corleone.
Pertanto è stata dimostrata in giudizio la legittimità delle determinazioni adottate dal Comune di Corleone con le succitate delibere, nonché l’infondatezza delle doglianze del ricorrente.