I Giudici del Supremo Collegio, con Ordinanza n. 1931 del 2022, annullando con rinvio una precedente Sentenza della Corte di Appello di Palermo, hanno confermato la sussistenza del diritto della sig.ra G.N., di anni 62 e residente in Ravanusa, a prestare servizio alle dipendenze dell’ASP di Agrigento presso il Poliambulatorio del Distretto di Medicina di Base di Canicattì. La singolare vicenda ha inizio nel lontano anno 2007 quando la sig.ra G.N., già dipendente dell’Asp di Enna, a seguito dell’accoglimento di un’istanza di mobilità, a decorrere dal luglio dello stesso anno, prendeva servizio presso l’Asp di Agrigento.
Il provvedimento di accoglimento di tale istanza, a distanza di circa due anni, veniva impugnato innanzi al Tribunale di Agrigento dalla sig.ra F.F. che lamentava di essere stata pretermessa dalla procedura di mobilità in ragione di una medesima istanza dalla stessa presentata nel dicembre del 2007.
Tale ricorso veniva accolto dal Tribunale di Agrigento con Sentenza n. 1759/11; tuttavia, in detto giudizio non veniva in alcun modo evocata la sig.ra G.N. nonostante la stessa fosse da considerare parte necessaria del suddetto procedimento giudiziario. Pertanto, la sig.ra G.N., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia, proponeva un ricorso per opposizione di
terzo avverso tale Sentenza lamentandone l’erroneità alla luce della piena legittimità del procedimento che aveva condotto al suo
trasferimento dall’Asp di Enna a quella di Agrigento. Detto ricorso veniva accolto dall’adito Tribunale che con Sentenza n. 2058/2013, condividendo le argomentazioni degli Avv.ti Rubino e La Loggia, dichiarava la nullità della precedente sentenza n. 1759/2011 e l’infondatezza delle domande avanzate dalla sig.ra F.F. A ciò faceva seguito un ricorso in appello proposto dalla sig.ra F.F. che si concludeva con Sentenza n. 1238/15 con cui la Corte d’Appello di Palermo, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava l’opposizione di terzo proposta dalla sig.ra G.N.
Avverso tale ultima statuizione, la sig.ra G.N., sempre con il
patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, adiva la Suprema Corte di
Cassazione che con Ordinanza n. 1931 del 27 luglio 2022, dichiarava l’erroneità delle argomentazioni del Giudice del secondo grado di
giudizio. In particolare la Corte, ritenute fondate le argomentazioni
proposte dall’Avv. Rubino, evidenziava come del tutto correttamente l’Asp di Agrigento, in virtù della normativa in vigore all’epoca dei fatti, aveva assentito alla richiesta di mobilità della sig.ra G.N, rimarcando non solo come la contrattazione collettiva di categoria non prevedesse nessun obbligo di procedere, in assenza di una pluralità di domande, ad alcuna procedura comparativa, ma anche che a fronte di una domanda di mobilità e di un posto vacante in organico, l’Asp correttamente aveva esaminato tale domanda essendo contraria ad ogni logica qualsivoglia ipotesi di accantonamento della domanda nell’attesa di altre che potrebbero essere presentate in epoca successiva, pena il rischio di
ledere irrimediabilmente i principi di efficienza e di buona amministrazione e, soprattutto, di compromettere le necessità
assistenziali che l’Asp è istituzionalmente deputata ad assolvere.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio, la Sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo che dovrà nuovamente pronunciarsi tenendo conto dei suddetti principi. Per effetto di tale Sentenza, dunque, la sig.ra G.N. continuerà a prestare la propria attività alle dipendenze dell’Asp di Agrigento.