Il T.A.R. Sicilia – Palermo con sentenza dell’1 febbraio 2022, in accoglimento del ricorso proposto dal Comandante dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Canicattì, ha riconosciuto il dovere dell’Arma a garantire al ricorrente la pronta disponibilità dell’alloggio di servizio ed ha condannato l’Arma dei Carabinieri a risarcire al militare il danno dallo stesso subito in ragione del ritardo nell’assegnazione dell’alloggio fuori caserma, ottenuto solamente otto anni dopo dalla richiesta.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello l’Arma dei Carabinieri rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello stato di Palermo innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti.
Nel giudizio di appello proposto dall’Arma si è dunque costituito il militare con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, confutando le doglianze dell’Arma dei Carabinieri e sostenendo l’insussistenza di alcun pregiudizio per l’Arma dalla mancata sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza del 5 maggio 2022, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per sospendere l’esecutività della sentenza impugnata.
A questo punto, in esecuzione della sentenza del T.A.R., l’Arma dei Carabinieri dovrà proporre al ricorrente una somma adeguata ai canoni locativi corrisposti dal militare per gli otto anni durante i quali lo stesso ha alloggiato, a proprie spese, in altra abitazione. Diversamente, in mancanza di accordo tra le parti, il militare potrà agire in giudizio per ottenere dall’Arma l’esecuzione della sentenza di primo grado.