Una docente, V.M., di 44 anni, originaria di Agrigento, dopo aver ottenuto l’inserimento nella Graduatoria Provinciale di Supplenza per la provincia di Agrigento, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, per due distinte Classi di Concorso – la A022 (Italiano, Storia e Geografia nella Scuola Secondaria di I grado) e la A012 (Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado), ne veniva, dapprima, esclusa in quanto ritenuta mancante dei requisiti necessari per l’iscrizione a detta Graduatoria.
Successivamente, a seguito dapprima di apposito atto di reclamo e di un successivo atto di invito predisposti dagli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia nell’interesse della docente V.M., la stessa veniva reinserita in graduatoria, senza tuttavia essere riammessa in termini con riferimento all’anno scolastico in corso, così precludendo alla stessa di ambire a una supplenza per la classe A022 ed essere assegnata a una delle sedi disponibili.
Quest’ultima, pertanto, proponeva ricorso cautelare ex 700 c.p.c. dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, assistita dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere rimessa in termini ai fini della presentazione della propria domanda di attribuzione/preferenza di sede di supplenza e, conseguentemente, ad essere assegnata alla sede di servizio che le sarebbe spettata in ragione del punteggio alla stessa spettante, con relativa retrodatazione degli effetti giuridici della nomina.
A sostegno della fondatezza del ricorso, gli avv.ti G. Rubino e M. La Loggia, difensori della docente agrigentina, dimostravano in giudizio sia il possesso in capo alla propria assistita dei requisiti per essere iscritta alla GPS per la classe di concorso A022 sia che la mancata presentazione della domanda di attribuzione/preferenza per alcuna sede di supplenza relativamente all’a.s. 2021/2022, scaturiva dall’illegittima esclusione dalla Graduatoria disposta dall’Amministrazione scolastica.
Inoltre, gli avv.ti Rubino e La Loggia evidenziavano il danno irreparabile conseguente alla perdita di un contratto di lavoro per la classe A022 che la docente, con il proprio punteggio in graduatoria, avrebbe certamente ottenuto per l’a.s. 2021/2022 presso una delle cattedre disponibili nell’Ambito Provinciale di Agrigento per la suddetta classe, oltre al rischio, nelle more del giudizio di merito, di esser superata nella collocazione in graduatoria e nell’assegnazione delle sedi disponibili all’interno dell’ambito di preferenza da colleghi aventi minori titoli.
Si costituiva in giudizio anche il Ministero dell’Istruzione, contestando l’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
Il Tribunale di Sciacca, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo integralmente le doglianze di parte ricorrente, ha ritenuto sussistenti i requisiti per concedere la tutela cautelare richiesta, con conseguente accoglimento del ricorso azionato dalla docente agrigentina.
Con la medesima pronuncia, inoltre, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi 2.800 euro, oltre accessori di legge.
Dunque, per effetto, della sentenza resa dal Tribunale di Sciacca, in funzione di Giudice del Lavoro, l’Amministrazione scolastica dovrà procedere ad assegnare alla docente la sede di servizio per lo svolgimento di supplenza che le sarebbe spettata in ragione del punteggio di cui la stessa è titolare con retrodatazione degli effetti giuridici della nomina, procedendo altresì alla conseguente rettifica nella G.P.S. della posizione della ricorrente.