Nel novembre 2004, tra il Comune di Butera e la società Sentiero per la vita srl, a cui è subentrata nel 2016 la società New Life srl, veniva stipulato un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la concessione in uso dell’immobile comunale sito in Contrada Sgricciolo/Spinello per l’erogazione di servizi socio/assistenziali e sanitari in favore di disabili e anziani in regime di Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.).
In forza del contratto in questione, la società affidataria si impegnava a proprie spese ad eseguire i lavori necessari per l’adeguamento dell’immobile comunale al fine del suo utilizzo ed accreditamento nonché al pagamento in favore del Comune di Butera di un contributo annuo per l’utilizzazione dell’immobile pari Euro 40.800,00 annui, incrementato ad Euro 48.511,20 per rivalutazione a decorrere dal ricovero del primo paziente presso la struttura avvenuto nel luglio 2013.
Nell’anno 2015, con delibera del Comune di Butera veniva riconosciuto alla società affidataria il diritto di scomputare, dal contributo complessivo dovuto per l’utilizzazione dell’immobile, la somma di Euro 148.064,63 sostenuta per la prima tranche di lavori di manutenzione straordinaria di cui necessitava l’immobile comunale, così come previsto nel bando di gara per l’affidamento dell’immobile in questione.
Tuttavia, nell’anno 2020 il Comune di Butera in persona del sindaco pro tempore Dott. Balbo Filippo decideva di revocare in autotutela la deliberazione in questione assunta dalla precedente amministrazione e quindi con il patrocinio degli Avv.ti Emanuele Passanisi e Giulia Longombardo di convenire avanti il Tribunale di Gela la società New Life srl per ottenere il pagamento della somma di Euro 148.064,63, sostenuta dalla società New Life srl per i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale e ammessa in compensazione dal contributo complessivo dovuto in virtù della delibera comunale del 2015 successivamente revocata.
La società New Life srl, con il patrocino degli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa si costituiva in giudizio, eccependo, tra l’altro, in via preliminare, il difetto di competenza del Tribunale di Gela in favore del collegio arbitrale. In particolare, gli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa evidenziavano che l’art. 8 del contratto stipulato nel 2004 prevedeva che “ogni controversia che potesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale e la Società relativamente all’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri” e che quindi la competenza a decidere la controversia fosse in capo al nominando collegio di arbitri.
Nel merito, inoltre, gli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa, oltre a contestare la quantificazione del contributo dovuto per l’utilizzazione dell’immobile comunale dalla società New Life srl in favore del Comune di Butera, rilevavano come la società affidataria durante l’intero rapporto contrattuale – attualmente in corso di validità – avesse continuato a pagare in favore del Comune di Butera una somma forfettaria certamente maggiore rispetto al contributo dovuto, senza considerare lo scomputo delle spese sostenute e anticipate per i lavori di manutenzione straordinaria interessanti l’immobile in questione ammontanti a complessivi Euro 266.526,63 di cui Euro 148.064,63 per la prima tranche di lavori straordinari ed Euro 118.462,00 per la seconda tranche di lavori straordinari.
Con ordinanza del 10 dicembre 2021, il Tribunale di Gela, accogliendo l’eccezione formulata in rito dagli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa, ha dichiarato la propria incompetenza per essere la controversia compromessa in arbitri in ragione della convenzione di arbitrato in essere tra il Comune di Butera e la New Life srl (subentrata a Sentiero per la Vita srl) e ha condannato il Comune di Butera al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.015,00.
La decisione di che trattasi segue altra decisione assunta dal Tribunale di Gela in data 9 dicembre 2021 in forza della quale il Comune di Butera è stato condannato al pagamento in favore della New Life delle spese di lite per aver adito un’Autorità Giudiziaria incompetente in merito alla richiesto di rilascio dell’immobile comunale di contrada Sgricciolo/Spinello.