Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, è entrato in Camera di Consiglio per emettere la sentenza a seguito della richiesta di condanna delle due imputate, le sorelle Francesca e Concetta Picone, proposta dalla pubblico ministero Alessandra Russo che il 28 febbraio scorso ha depositato una requisitoria scritta, in 14 pagine. Ebbene, il giudice Zammuto, anziché fuoriuscire dalla Camera di Consiglio con la sentenza, ha invece firmato un’ordinanza tramite cui ha rispedito l’atto di accusa al mittente, quindi al pubblico ministero. Nel merito di tale “decisione – ordinanza” sono già intervenuti l’avvocato Francesca Picone, e i suoi difensori, gli avvocati Annalisa Russello e Angelo Farruggia, e l’avvocato Giuseppe Arnone. Adesso invece interviene il testo dell’ordinanza, così come lo ha scritto il giudice Stefano Zammuto. Dunque, si tratta di due pagine, e, a conclusione della seconda, il giudice scrive : “P.T.M, abbreviato di “per tali motivi”, visto l’articolo 521 secondo comma, c.p.p codice procedura penale, ritenuta, con riguardo a tutti i capi di imputazione, la diversità tra fatto contestato e fatto accertato, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza”. Punto. Ordunque, consultando l’articolo 521 del codice di procedura penale, a cui si è riferito il giudice Zammuto, si legge che si tratta dell’articolo che regolamenta il caso della correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza. E, più nello specifico, il secondo comma del 521, citato espressamente nell’ordinanza del giudice, recita testualmente così: “Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518”. Pertanto, il giudice Zammuto non ha giudicato perché ha ravvisato la mancanza di correlazione. E ha trasmesso gli atti al pubblico ministero per quanto di competenza. Punto. E perché è importante sottolineare e ripetere il punto? Perché la competenza del pubblico ministero a cui rimanda il giudice Zammuto è un terreno di esclusiva competenza del pubblico ministero, rispetto al quale il giudice non travalica. Si tratta di una competenza che sarà esercitata nella forma e nel merito che il pubblico ministero riterrà. Qualsiasi altra argomentazione o interpretazione è solo e soltanto una forzatura, irrispettosa di ruoli e competenze giurisdizionali. Punto.