Nel 2012, i Coniugi M.M. e B. R., Piemontesi , acquistavano un fondo sito nel Comune di Lampedusa, località c.d. “Terranova” su cui insisteva un fabbricato realizzato in epoca antecedente al 1967.
Detti coniugi, essendo certi di poter vantare il titolo di proprietà in capo al detto immobile, chiedevano al
Comune di Lampedusa e Linosa il rilascio di apposito permesso di costruire per la riqualificazione architettonica ed energetica, mediante demolizione e ristrutturazione del vecchio fabbricato, avvalendosi del cd. piano casa.
Attesa la regolarità del suddetto progetto, il Comune di Lampedusa e Linosa rilasciava il permesso di
costruire, avverso il quale, tuttavia, nel 2019 la Sig.ra B.C., Lampedusana, e proprietaria del fondo adiacente, proponeva un’impugnazione innanzi al TAR – Palermo, asserendo che il fabbricato in questione ricadesse sul proprio terreno.
Nel giudizio si costituivano i coniugi M.M. e B.R., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, dimostrando la proprietà esclusiva sia del terreno sia del rudere in questione in capo ai controinteressati, avendone maturato il possesso di buona fede in forza di validi titoli trascritti. Con ordinanza dell’aprile 2019, il TAR –Palermo respingeva la domanda cautelare proposta della Sig.ra B.C. e, conseguentemente, i coniugi piemontesi nel 2020 terminavano i lavori di ristrutturazione del rudere.
Nondimeno, la Sig.ra B.C. proponeva una nuova azione giudiziaria innanzi al Tribunale civile di Agrigento affinché venisse dichiarato il proprio diritto di proprietà sul fondo in questione, accertando gli esatti confini dei fondi e chiedendo il risarcimento degli asseriti danni derivanti dai lavori di ristrutturazione eseguiti dai coniugi M.M. e R.B. e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Anche in tale giudizio si costituivano in giudizio i coniugi M.M. e B.R., sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Airò, i quali rilevavano l’infondatezza delle pretese di parte attrice, deducendo che la porzione di terreno su cui sorgeva il fabbricato oggetto dei lavori di ristrutturazione risultava ricompresa nella proprietà
esclusiva dei propri assistiti e che non vi fosse alcuna incertezza in merito ai confini tra le due proprietà.
A seguito della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Agrigento veniva accertato che i confini tra i due fondi erano perfettamente distinguibili e che non erano stati in alcun modo mutati dai lavori di ristrutturazione intrapresi dai coniugi.
Con sentenza del 16.04.2025, condividendo le tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Airò e a fronte delle risultanze della CTU, il Tribunale civile di Agrigento ha rigettato le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, per effetto della predetta pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento i coniugi M.M. e R.B. potranno sfruttare al meglio il proprio fondo e il rudere ristrutturato.