La ditta G.D. di Agrigento, titolare da generazioni di un’attività di spettacolo viaggiante, riceveva dal Comune di Agrigento un ordine di demolizione e rimessione in pristino di un piccolo luna park e parco giochi per bambini collocato all’interno di un tendone, definito dalla normativa di settore come “ballo a palchetto”.
In particolare, il Comune di Agrigento contestava alla ditta l’installazione dell’attrazione e delle connesse attrezzature proprie dei luna park, in quanto installate in assenza dei titoli previsti dalla normativa sull’edilizia, sebbene non fossero presenti opere permanenti e in muratura.
Cosicché la ditta, ritenendo gravemente pregiudizievole il provvedimento di demolizione emesso
dal Comune di Agrigento, considerate anche le conseguenze del provvedimento per l’attività
svolta nonché per le connesse conseguenze sanzionatorie, si rivolgeva agli avvocati Girolamo
Rubino e Gaspare Tesè al fine di proporre, innanzi il TAR Sicilia – Palermo, un ricorso volto
all’annullamento del provvedimento di demolizione del parco giochi.
Gli avvocati Rubino e Tesè censuravano l’ordine di demolizione del Comune di Agrigento sotto
svariati profili quali ed in particolare per la violazione della specifica normativa che disciplina lospettacolo viaggiante.
Il TAR Sicilia in sede cautelare, disaminati i profili dedotti dagli avvocati Girolamo Rubino e Gaspare Tesè, ha accolto l’istanza di sospensione della demolizione formulata dalla ditta ricorrente, onerando il Comune di Agrigento di riesaminare il provvedimento, qualificando correttamente la natura delle opere contestate.
Per effetto del provvedimento reso dal TAR Sicilia, la ditta potrà dunque continuare ad esercitare la propria attività, per la gioia dei bambini della comunità agrigentina.