A seguito dello svolgimento delle ultime elezioni amministrative tenutesi nello scorso giugno
presso il Comune di Racalmuto, l’avv. Calogero Bongiorno è stato eletto Sindaco con ben 1.923
preferenze.
Al fine di contestare il risultato delle predette elezioni, i sig.ri Michelangelo Romano, Eduardo
Chiarelli e Angelo Guagliano – candidati non eletti della lista “Racalmuto riparte” che sosteneva il
candidato Sindaco Salvatore Petrotto – nonché Luigi Scimé e Giuseppe Di Falco – candidati non
eletti della lista “Racalmuto un paese per tutti”, che sosteneva la candidatura a sindaco di Salvatore
Picone – hanno proposto un ricorso elettorale avanti al TAR-Palermo.
In particolare, con il ricorso elettorale è stato chiesto l’integrale annullamento delle operazioni
elettorali e della proclamazione degli eletti.
Al fine di resistere a tale ricorso, si sono costituiti in giudizio il Sindaco Calogero Bongiorno, con il
patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, il Comune di Racalmuto, con il patrocinio dell’Avv. Giuseppe Impiduglia e il Consigliere Angelo di Vita con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino
e Rosario De Marco Capizzi.
In particolare, detti difensori ritengono che il ricorso sia inammissibile e infondato giacchè, nel
corso delle operazioni di voto e di spoglio, non si è verificata alcuna irregolarità idonea ad incidere
sulla correttezza delle operazioni elettorali.
Detti difensori, inoltre hanno eccepito come il proposto ricorso avrebbe dovuto considerarsi altresì inammissibile in quanto privo di specifici motivi in diritto e in fatto.
All’udienza pubblica di discussione del ricorso elettore tenutasi in data 18 dicembre 2024 i difensori del Comune di Racalmuto, del Sindaco neo eletto Calogero Bongiorno, e del Consigliere Angelo di Vita hanno ribadito le difese già esperite negli scritti difensivi, ed hanno eccepito come gli asseriti vizi formali emergenti dalla compilazione dei verbali, quali cancellature o correzioni non avrebbero compromesso ad ogni modo la validità delle operazioni elettorali.
Inoltre detti legali in merito alla mancata trascrizione dei numeri delle tessere elettorali, hanno chiarito come a garantire la tracciabilità delle operazioni sarebbe sufficiente l’identificazione degli elettori, attestata nei verbali.
Ebbene, con sentenza del 20.11.2024, condividendo le censure sollevate dagli Avv.ti Rubino, Impiduglia e De Marco Capizzi, il TAR-Palermo, Sez. V, ha ritenuto che eventuali vizi formali, anche se effettivamente verificatesi durante le operazioni elettorali, non incidono sulla genuinità del voto, ed ha altresì chiarito che la tessera elettorale ha una funzione meramente certificativa e non compromette la validità del procedimento elettorale una volta che l’elettore è stato ammesso al voto.
Inolte, il Tar ha ritenuto infondata la censura inerente alle dimensioni le fessure presenti nelle urne in quanto “La presenza costante di personale del seggio, rappresentanti di lista e altre figure autorizzate garantisce la sicurezza delle operazioni, rendendo impossibile una manomissione senza che venga immediatamente rilevata e verbalizzata. Inoltre, nei verbali sezionali non risultano segnalazioni di anomalie di questo tipo, e i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento concreto che dimostri un’effettiva incidenza negativa sul risultato elettorale”
Il TAR ha ritenuto infondata anche la censura relativa al numero di duplicati di tessere elettorali rilasciati, chiarendo che la documentazione comunale attesta che il numero di duplicati rilasciati è coerente con quanto avvenuto nelle precedenti tornate elettorali, senza che emergano elementi per ritenere che tali rilasci siano stati effettuati in modo illegittimo o che abbiano consentito il voto a soggetti privi del diritto di elettorato attivo.
Ed ancora, il TAR ha ritenuto irrilevante la mancata trascrizione dei numeri delle tessere elettorali in quanto “l’identificazione degli elettori, attestata nei verbali, è sufficiente a garantire la tracciabilità delle operazioni. La mancata trascrizione non costituisce un’irregolarità tale da compromettere la validità del voto, poiché l’annotazione dell’avvenuta espressione del voto attesta sia l’identificazione personale dell’elettore che il possesso della tessera elettorale, garantendo la regolarità delle operazioni”.
Con la predetta pronuncia, dunque, il TAR-Palermo ha rigettato il ricorso proposto da Michelangelo Romano, Eduardo Chiarelli, Angelo Guagliano, Luigi Scimè e Giuseppe Di Falco e li ha condannati al pagamento al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Racalmuto, del Sindaco Calogero Bongiorno e del Consigliere Angelo Di Vita.
Per l’effetto della predetta pronuncia rimane confermato l’esito delle elezioni amministrative del giugno 2024 del Comune di Racalmuto e pertanto rimarrà in carica il neo Sindaco eletto Calogero Bongiorno.