La Corte di Cassazione, con un importante pronuncia, accoglie la tesi prospettata dal collegio difensivo composto dagli Avv.ti Michele Cimino, Dario Scimé e Oscar Di Rosa.
La vicenda processuale trae origine dalla cessazione di una società partecipata regionale, il cui personale sarebbe stato assunto, in virtù di apposito accordo sindacale, nell’organico di una società partecipata della Regione Siciliana di nuova istituzione.
Tra i requisiti previsti dall’accordo sindacale siglato con la nuova società partecipata preminente era il requisito della vigenza del rapporto contrattuale a tempo indeterminato alle dipendenze dell’estinguenda società in house della Regione Siciliana al momento della stipula del predetto accordo.
Una dipendente della società partecipata, oggi estinta, a seguito di reintegra sul posto di lavoro in virtù di declaratoria di illegittimità del licenziamento, lamentava l’omessa assunzione da parte della neocostituita società in house in esecuzione del citato accordo sindacale, promuovendo la relativa domanda innanzi al Tribunale, che veniva accolta salvo poi essere rigettata in secondo grado.
Pertanto, la lavoratrice promuoveva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.
Secondo la tesi della lavoratrice la neocostituita società in house della Regione Siciliana aveva subordinato l’assunzione al possesso dei requisiti previsti nell’accordo sindacale, tra i quali l’essere alle dipendenze della precedente società partecipata alla data di stipula del citato accordo sindacale, prevedendo in realtà una condizione impossibile, posto che era noto ad entrambe le società che la lavoratrice era stata precedentemente licenziata e quindi non poteva soddisfare tale requisito.
La Corte di Cassazione, accogliendo, la prospettazione degli Avv.ti Michele Cimino, Dario Scimé e Oscar Di Rosa ha osservato come nessuna condizione fosse stata apposta alla lettera di manifestazione di disponibilità all’assunzione neocostituita della società partecipata della Regione Siciliana impugnata dalla lavoratrice, con la quale la società aveva dato attuazione a quanto previsto nell’accordo sindacale precedentemente stipulato.
Difatti, la società partecipata con il già citato accordo sindacale si era impegnata ad assumere il personale in forze con contratto a tempo indeterminato presso l’estinguenda società in house al momento della stipula. Tuttavia la ricorrente non poteva rientrare in tale categoria di lavoratori, neppure in virtù della sentenza di reintegra che nessuna efficacia esplicava nei confronti della resistente, dovendosi escludere la prosecuzione del rapporto di lavoro della lavoratrice presso la nuova società partecipata, stante l’insussistenza del presupposto necessario previsto dall’accordo sindacale, rappresentato dalla perdurante vigenza del rapporto di lavoro.
Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le argomentazioni difensive della lavoratrice e corretto l’operato della Società in house della Regione Siciliana.