Nel mese di luglio 2024 la Legambiente Sicilia, in testa ad un gruppo di associazioni ambientalista, ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento dei provvedimenti rilasciati dal SUAP Madonie Associato nel maggio 2023 e dall’Ente Parco delle Madonie nel maggio 2024, per la realizzazione dell’osservatorio Astronomico sulla sommità del Monte Mufara, sito che ricade all’interno del Parco delle Madonie.
Il progetto consiste nella realizzazione del telescopio Flyeye, la prima unità di una rete globale di telescopi per il monitoraggio degli oggetti, potenzialmente pericolosi, vicini alla Terra.
Con decreto cautelare del 4 settembre 2024, il Presidente del TAR Palermo, in assenza di contraddittorio, ha sospeso provvisoriamente i provvedimenti impugnati nelle more della trattazione della domanda cautelare fissata per l’udienza del successivo 24 settembre 2024.
A questo punto, al fine di far valere la legittimità del proprio operato l’Ente Parco delle Madonie ha conferito incarico all’Avv. Girolamo Rubino, quale legale di propria fiducia.
In vista dell’udienza per la trattazione della domanda cautelare, l’Avv. Rubino, tra l’altro, ha eccepito preliminarmente la tardività e l’inammissibilità del ricorso poiché il vero e proprio provvedimento autorizzatorio rilasciato dal SUAP madonita, era stato rilasciato nel maggio 2023 e la Legambiente ne era venuta certamente a conoscenza almeno nel mese di novembre dello stesso anno.
Allo stesso tempo, il difensore dell’Ente Parco ha rilevato che contrariamente alle tesi delle associazioni ambientaliste, il progetto dell’osservatorio astronomico risulta compatibile con i vincoli vigenti all’interno del Parco delle Madonie ove è espressamente consentita la realizzazione di strutture destinate alla ricerca scientifica.
Nel giudizio si sono costituite anche la So.svi.ma s.p.a, che gestisce il SUAP Madonie Associato, l’Amministrazione regionale e l’Agenzia Spaziale Italiana, le quali anch’esse hanno sollevato l’eccezione di tardività del ricorso.
Il TAR Palermo, in accoglimento delle tesi e delle eccezioni dell’Avv. Girolamo Rubino in rappresentanza dell’Ente Parco delle Madonie e delle altre Amministrazioni intervenute in giudizio ha respinto la domanda cautelare delle associazioni ambientaliste.
In particolare la Prima Sezione del TAR Palermo, presieduta dal Presidente Salvatore Veneziano, relatrice il Consigliere Maria Cappellano ha rilevato che:<< ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare – e a prescindere dagli ulteriori profili in rito eccepiti – la consistenza dell’eccezione di irricevibilità per tardiva impugnazione della determinazione del SUAP del 23 maggio 2023 preclude l’esame del fumus boni iuris, in quanto:
- le ricorrenti hanno avuto conoscenza di tale provvedimento conclusivo, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso (v. art. 20 l.r. n. 7/2019), quantomeno dall’invio degli atti di diffida (gli ultimi, in atti, di novembre 2023 e di
gennaio 2024);
- il (pure censurato) nulla osta reso espressamente dall’Ente Parco … non appare
idoneo a riaprire i termini per l’impugnazione >>.
Per effetto dell’ordinanza del TAR Palermo i lavori per la realizzazione dell’osservatorio potranno essere avviati regolarmente.