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Tribunale di Caltanissetta: CEFPAS condannato a rimborsare le spese legali ad un proprio revisore

Il Dr. G.G., originario di Palermo, allora dipendente della Regione Siciliana, nel 2016 veniva nominato componente del Collegio dei Revisori del Centro per la Formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario.
Nel 2019 il Direttore del CEFPAS depositava presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta un esposto contro i componenti del Collegio dei Revisori, ivi compreso il Dr. G.G., assumendo l’illegittimità dei rimborsi spese richiesti dai Revisori del CEFPAS in ragione della funzione svolta.
A seguito del citato esposto, veniva dunque avviato un procedimento penale a carico dei componenti del Collegio dei Revisori del CEFPAS che veniva definito dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, il quale, rilevando l’infondatezza della notizia di reato, emetteva un’ordinanza di archiviazione.
A questo punto, il Dr. G.G., essendo stato assolto con formula ampiamente assolutoria ed in ragione del fatto che il procedimento penale in questione era scaturito da fatti riconducibili alla funzione di Revisore del CEFPAS (Ente strumentale della Regione Siciliana) richiedeva allo stesso CEFPAS, in virtù della specifica normativa regionale, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nell’ambito del detto procedimento penale.
Tale richiesta tuttavia veniva negata dal direttore del CEFPAS, il quale assumeva la non rimborsabilità delle spese sostenute dal revisore, ritenendo insussistenti i presupposti per il rimborso e contestando anche la quantificazione del rimborso richiesto.
Dopo avere esperito il tentativo di mediazione, anch’esso risultato infruttuoso stante il rifiuto di partecipare alla mediazione da parte del CEFPAS, il dr. G.G. con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, avviava innanzi al competente Tribunale di Caltanissetta un procedimento semplificato introdotto a seguito della riforma Cartabia, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito del suddetto procedimento penale, nonché la condanna del CEFPAS al pagamento delle predette spese.
A sostegno dell’azione promossa gli avv.ti Rubino e Piazza evidenziavano che, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 145/80 e dell’art.24 della L.R. 30/2000, a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, pertanto, la richiesta di rimborso formulata dal Dr. G.G. avrebbe dovuto ritenersi pienamente fondata.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Piazza deducevano in giudizio come, nel caso di specie, dovevano considerarsi sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per potere accordare al proprio assistito il richiesto beneficio, ovvero: 1) era stato ingiustamente convenuto in giudizio per fatti connessi alla funzione di componente del Collegio dei Revisori del CEFPAS; 2) era stato pienamente assolto dal procedimento penale in questione.
Inoltre, i predetti difensori, contrariamente a quanto sostenuto dal direttore del CEFPAS, rilevano altresì la quantificazione del rimborso delle spese processuali risultava conforme alle vigenti tariffe forensi.
Ebbene, con sentenza del 7 giugno 2024 il Tribunale civile di Caltanissetta, condividendo integralmente le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso, e per l’effetto, ha dichiarato il diritto del Dr. G.G al rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale.
Pertanto, per effetto della predetta pronuncia il CEFPAS è stato condannato al pagamento sia delle somme dovute a titolo di rimborso spese legali del suddetto procedimento penale, sia delle spese giudiziali del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale civile di Caltanissetta.

Angelo Ruoppolo
Angelo Ruoppolohttps://www.teleacras.it
Giornalista professionista, di Agrigento. Nel febbraio 1999 l’esordio televisivo con Teleacras. Dal 24 aprile 2012 è direttore responsabile del Tg dell’emittente agrigentina. Numerose le finestre radio – televisive nazionali in cui Angelo Ruoppolo è stato ospite. Solo per citarne alcune: Trio Medusa su Radio DeeJay, La vita in diretta su Rai 1, Rai 3 per Blob Best, Rai 1 con Tutti pazzi per la tele, Barbareschi shock su La 7, Rai Radio 2 con Le colonne d’Ercole, con Radio DeeJay per Ciao Belli, su Rai 3 con Mi manda Rai 3, con Rai 2 in Coast to coast, con Rai 2 in Gli sbandati, ancora con Rai 2 in Viaggio nell'Italia del Giro, con Striscia la notizia su Canale 5, con Radio 105 nello Zoo di Radio 105 e Rebus su Rai 3. Più volte è stato presente e citato nelle home page dei siti di Repubblica e di Live Sicilia. Il sosia di Ruoppolo, Angelo Joppolo, alias Alessandro Pappacoda, è stato il protagonista della fortunata e gettonata rubrica “Camera Zhen”, in onda su Teleacras, e del film natalizio “Gratta e scappa”, con una “prima” affollatissima al Cine Astor di Agrigento. I suoi video su youtube contano, al 6 ottobre 2024, 30.317.320 visualizzazioni complessive. Gli sono stati assegnati diversi premi tra cui: "Sipario d'Oro", "Alessio Di Giovanni", "Mimosa d'Oro", "Pippo Montalbano". Indirizzo mail: angeloruoppolo@virgilio.it

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