Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello presentato dalla Pam s.r.l. con sede nel Comune di Grotte.
Il caso giudiziario si riferisce ad un appalto riguardante lavori urgenti nelle scuole dell’area di Catania bandito dalla Città Metropolitana di Catania ed originariamente aggiudicato ad un’impresa nei cui confronti la Pam s.r.l. ha proposto impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Vincenzo Airo’.
I difensori dell’impresa Pam hanno articolato dettagliate contestazioni alla procedura di gara, rilevando in particolare la mancata presentazione, da parte della società aggiudicataria, dell’attestazione di un sopralluogo presso uno degli istituti scolastici oggetto di intervento entro i termini per la presentazione dell’offerta.
Tale circostanza assumeva particolare rilievo secondo gli avv.ti Rubino, Alfieri e Airò in quanto la detta attestazione, espressamente richiesta dal disciplinare di gara secondo cui “ogni singola istituzione scolastica, inoltre, avrà cura di rilasciare apposita attestazione di avvenuto sopralluogo da parte della Ditta”, costituiva un elemento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’offerta da parte di ogni partecipante alla gara.
Ed ancora, i legali della società grottese hanno censurato l’intero procedimento di aggiudicazione, evidenziando come fossero state violate le regole del cd soccorso istruttorio, non potendosi integrare la prova dell’avvenuto sopralluogo mediante la produzione di documentazione formata in data successiva al termine per la presentazione delle offerte.
In accoglimento delle tesi degli avvocati Rubino, Alfieri e Airo’ il CGA ha annullato il provvedimento di aggiudicazione in favore del primo classificato, disponendone l’esclusione della gara e contestualmente ha dichiarato inefficace il contratto d’appalto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante.
A questo punto, per effetto della sentenza resa dal CGA la Città Metropolitana di Catania, così come richiesto dagli avv.ti Rubino, Alfieri ed Airò, effettuate le verifiche di rito, entro 45 giorni dovrà aggiudicare la gara de qua alla Pam s.r.l. e stipulare con la suddetta società un nuovo contratto d’appalto, alle condizioni economiche offerte dalla stessa Pam s.r.l. in sede di gara.
Il Collegio ha inoltre condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.000 euro.