“Il coniuge sospettando dell’infedeltà del marito (Rg) ha prelevato tutto il denaro contante da un libretto di risparmio cointestato trasferendolo in un conto personale”.
RG al fine di tutelare i suoi diritti, ha proposto al Tribunale di Palermo, ricorso ex art.702 bis cpc nei confronti di Banca Carrige spa esponendo di aver intrattenuto con detto istituto bancario il rapporto di libretto di deposito a risparmio n. xxxxxx, cointestato a firma congiunta con l’allora coniuge RMGL. RG attraverso il proprio legale Avv. Ylenia De Francisci del foro di Palermo, lamentava la condotta della banca nell’avere consentito l’illegittimo prelievo delle somme di denaro contenute nel suddetto libretto, fatte confluire in un conto personale della stessa, nonché la chiusura dello stesso all’insaputa del ricorrente.
L’Avv. De Francisci ha quindi domandato la condanna della banca convenuta al risarcimento del danno causato dalla condotta inadempiente rispetto le previsioni contrattuali, pari alla metà delle somme illegittimamente prelevate dalla cointestataria del rapporto, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Banca Carige spa si è costituita in giudizio eccependo l’incompatibilità della domanda proposta con il rito del 702 bis cpc; nel merito asserendo che la previsione contrattuale doveva essere intesa nel senso del conferimento della facoltà di firma disgiunta e che pertanto non vi era stato alcun inadempimento.
L’istituto di credito ha poi domandato la chiamata in giudizio della sig.ra RMGL, tra l’altro dipendente della stessa banca all’epoca dei fatti in contestazione, al fine di essere tenuta indenne in ipotesi di pronuncia di condanna.
Autorizzata la chiamata del terzo si è costituita in giudizio di RMGL eccependo in primis l’inammissibilità della domanda proposta nelle forme del 702 bis cpc e nel merito, aderendo alla tesi prospettata dall’istituto bancario di previsione, nella regolamentazione contrattuale, della facoltà di firma disgiunta .
In ogni caso secondo la stessa, i prelievi erano stati effettuati con il consenso del marito, a cui successivamente era stata conferita una delega, successiva ai prelievi, sul conto corrente sul quale le somme prelevate erano state versate.
Sotto altro profilo evidenziava la stessa che i prelevamenti erano legittimamente effettuati da essa disgiuntamente in ragione della circostanza che si trattava di somme di sua esclusiva spettanza, non avendo il ricorrente risorse sufficienti ad alimentarlo.
Le suesposte argomentazioni difensive venivano contestate dal legale del ricorrente.
Il Tribunale di Palermo, sez V Civile, nella persona della Dott.ssa Claudia Spiga ha integralmente accolto la tesi dell’Avv. Ylenia De Francisci.
In primo luogo, ha rigettato le eccezioni sollevate dalla resistente e dalla terza chiamata in ordine alla competenza di questo giudice ai fini della decisione.
In secondo luogo il giudice di prime cure ha chiarito che l’istituto bancario consentendo il prelievo e poi la chiusura del rapporto da parte di una sola cointestataria, ha violato le regole contrattuali rendendosi inadempiente nei confronti dell’altro cointestatario, che tali atti dispositivi non aveva ne’ compiuto, ne’ autorizzato.
Accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Ylenia De Francisci la Dott.ssa Spiga condannava BPER Banca spa (prima Banca Carrige) a pagare al ricorrente GR la somma di euro 35.717,85, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo e condanna altresì RMGL a tenere indenne BPER BANCA spa di quanto quest’ultima è chiamata a versare.