Nel lontano 2011, la Dott.ssa Brisciana Maria, originaria di Ribera di anni 60, a seguito dell’attività espletata n.q. di Commissario ad acta dell’Azienda Autonoma Terme di Sciacca, era stata interessata da due procedimenti penali innanzi al Tribunale di Sciacca i quali si definivano: uno con l’assoluzione con formula piena dai reati contestati e l’altro con l’archiviazione da parte del GIP del Tribunale di Sciacca.
Pertanto, definiti favorevolmente i detti procedimenti, la Dott.ssa Brisciana presentava all’Amministrazione di appartenenza, ossia l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e all’Amministrazione che le aveva conferito l’incarico di Commissario ad acta, ovvero l’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, apposita richiesta di rimborso delle spese giudiziarie sostenute in relazione ai suddetti procedimenti penali.
Nondimeno, l’amministrazione regionale non riconosceva il diritto al rimborso, non corrispondendo all’interessata alcuna somma.
Conseguentemente, la Dott.ssa Brisciana con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso innanzi al Tribunale di Palermo chiedendo di volere ingiungere all’Assessorato Attività Produttive ad all’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, in forza delle previsioni normative vigenti per i dipendenti regionali, il pagamento delle somme spettanti alla propria assistita a titolo di rimborso delle spese giudiziali sostenute per la propria difesa.
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto dagli Avv.ti Rubino e Piazza, ingiungeva il pagamento delle somme dovute ad entrambi gli Assessorati Regionali, i quali, successivamente, proponevano opposizione, che, tuttavia, veniva rigettata dal medesimo Tribunale.
Avverso la decisione del Tribunale l’Assessorato delle Attività Produttive proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo, chiedendo la riforma della sentenza appellata e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della Dott.ssa Brisciana
Al fine di resistere a tale azione si costituiva in giudizio la Dott.ssa Brisciana, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Piazza, i quali rilevavano la correttezza della statuizione del Giudice di primo grado e l’infondatezza dell’appello proposto dall’Amministrazione Regionale.
In particolare, i due difensori rilevavano che la L.R. n. 145/1980 assicura ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio, subiscano procedimenti penali, l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante il rimborso secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute dagli interessati dichiarati assolti.
Inoltre, Avv.ti Rubino e Piazza rilevavano che a seguito della novella introdotta dalla L.R. n. 30/2000, fra i soggetti beneficiari delle previsioni di cui alla L.R. n. 145/1980, dovevano individuarsi anche i pubblici amministratori e, dunque, anche chi, come la Dott.ssa Brisciana, aveva assunto l’incarico di Commissario ad acta nell’interesse dell’Azienda regionale.
Ebbene, con sentenza del 3 novembre 2023, la Corte di Appello di Palermo, condividendo le argomentazioni difensive prospettate dagli Avv.ti Rubino e Piazza, ha disatteso le tesi dell’amministrazione regionale, confermando il diritto della Dott.ssa Maria Brisciana al rimborso delle spese giudiziali sostenute nell’ambito dei procedimenti penali.
Pertanto, per l’effetto della suddetta pronuncia della Corte di Appello di Palermo, l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e del Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana dovranno corrispondere le somme dovute in favore della Dott.ssa Brisciana.