Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha depositato le motivazioni per le quali ha prosciolto l’ex Prefetto, Nicola Diomede, nell’ambito dell’inchiesta “Waterloo”. I dettagli.
Nell’ambito dell’inchiesta intitolata “Waterloo”, metaforizzando la disfatta Napoleonica all’implosione giudiziaria della società “Girgenti Acque”, l’ex prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, a fronte della pretesa di giudizio da parte della Procura agrigentina ancora capitanata da Salvatore Vella prima dell’avvento di Giovanni Di Leo, è stato invece prosciolto lo scorso 18 luglio dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di via Mazzini, Micaela Raimondo. Diomede è stato imputato di avere addormentato un’informativa antimafia cullando e coccolando il potenziale destinatario, il patron di Girgenti Acque, l’imprenditore Marco Campione, che è stato invece dirottato a processo. Ebbene, il giudice Raimondo ha depositato anche le motivazioni che l’hanno indotta a scagionare l’ex prefetto Diomede dalle contestazioni di concorso esterno in associazione a delinquere e abuso d’ufficio. E scrive: “La valutazione complessiva delle risultanze investigative e dei documenti acquisiti nel corso dell’udienza preliminare non consente di affermare che l’esercizio del potere discrezionale sia trasmodato in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici”. E poi bacchetta la Procura e ribadisce: “Tutte le argomentazioni esposte depongono non soltanto nel senso dell’insussistenza del delitto di abuso di ufficio, ma anche dell’impossibilità, alla luce della nuova regola di giudizio e dei principi in materia di concorso esterno per associazione a delinquere, di formulare una ragionevole previsione di condanna in ordine al delitto di concorso esterno alla luce della nuova regola di giudizio che governa l’udienza preliminare”. Nel capo d’imputazione a carico di Diomede, che il 18 gennaio del 2018 ha subito la rimozione dall’incarico dopo il coinvolgimento nelle indagini, si legge: “Il Prefetto ha concesso la liberatoria antimafia a Girgenti Acque valutando in maniera non corretta gli elementi fattuali riportati nei documenti istruttori acquisiti nel procedimento amministrativo che erano indicativi di un pericolo di infiltrazione mafiosa, e non tenendo conto del parere unanime per il rilascio di una interdittiva antimafia espresso dagli appartenenti di tutte le forze di polizia intervenuti nell’apposita riunione tecnica di coordinamento”. E in riferimento a ciò, Micaela Raimondo controbatte e scrive: “Non è possibile affermare che il Prefetto pervenne ad una non corretta valutazione degli elementi fattuali nel corso dell’istruttoria, a partire dalle stesse decisioni del Tribunale di Agrigento con le quali – nel febbraio e nell’ottobre 2016 – ha rigettato le proposte di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzate nei confronti di Marco Campione. Tale dato è di non poco conto se si considera che l’autorità prefettizia è chiamata a verificare che gli elementi fattuali, ovvero quanto emerso dalle indagini, non siano assunti acriticamente a sostegno del provvedimento interdittivo, ma siano dotati di individualità, concretezza e attualità per fondare secondo logica la prognosi di permeabilità mafiosa. Si tratta degli stessi requisiti (individualità, concretezza e attualità) tramite cui il giudice penale valuta gli elementi posti a fondamento delle misure di prevenzione personale. E i giudici penali, nello specifico giudici di prevenzione, già nel 2016 avevano rilevato che gli unici elementi in linea di principio per affermare la pericolosità sociale di Marco Campione si riferivano al periodo temporale 1996-97 e 2002, e che nulla di sintomatico era emerso né per il periodo pregresso, né in relazione agli ultimi 14 anni”.