Nel 2003, il Comune di Siculiana conferiva l’incarico per la realizzazione del progetto quadro per il recupero del centro storico e del Piano Particolareggiato di 2,00 ettari del centro storico ai progettisti T.O. e O.C.G.
In particolare, il disciplinare d’incarico del citato progetto prevedeva che la presentazione dei lavori definitivi sarebbe dovuta avvenire entro il termine di 12 mesi dall’attribuzione dell’incarico ai progettisti.
Ciononostante, solamente a distanza di molti anni dal conferimento dell’incarico i progettisti presentavano al Comune di Siculiana il progetto definitivo del Piano Particolareggiato e del centro storico e, in ragione di ciò, notificavano a tale Ente un decreto ingiuntivo per le prestazioni professionali svolte.
Avverso tale azione, il Comune di Siculiana, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, proponeva un opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Agrigento, il quale, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune di Siculiana.
Conseguentemente, i progettisti T.O. e O.C.G. impugnavano la pronuncia di primo grado innanzi la Corte di Appello di Palermo, asserendo che il ritardo nella consegna del progetto definitivo doveva attribuirsi al Comune di Siculiana per non aver inviato tutta la documentazione necessaria entro i termini stabili dalle parti.
Al fine di resistere, si costituiva in grado di appello il Comune di Siculiana, sempre con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, che deduceva in giudizio l’infondatezza delle tesi avversarie.
In particolare, l’Avv. Rubino, evidenziava in giudizio la correttezza dell’operato del Comune di Siculiana, che aveva adempiuto, entro i termini indicati dal disciplinare d’incarico, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento del progetto, ed inoltre, rilevava, come il progetto definitivo si sarebbe dovuto considerare, ad ogni modo, inutilizzabile, in quanto gli elaborati di massima e quelli del progetto definitivo, oltre ad essere stati trasmessi oltre i termini, non risultavano comunque conformi alle nuove disposizioni in materia di studi geologici.
Ebbene, con sentenza del 14.06.2023 la Corte di Appello di Palermo, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Girolamo Rubino, ha rigettato l’appello proposto dai progettisti T.O. e O.C.G., riconfermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, ed inoltre, ha condannato i citati progettisti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Siculiana.
Pertanto, per l’effetto della predetta pronuncia della Corte di Appello di Palermo, il Comune di Siculiana non dovrà pagare la somma di 84.588,62 euro richiesta dai progettisti.