L’On.le Gucciardi ha ricoperto la carica di Assessore alla salute della Giunta Regionale siciliana dal 16 luglio 2015 fino al 26.10.2015 e poi dal 04.11.2015 al 17.11.2017.
In data 12 aprile 2021 la Procura gli notificava all’odierno appellante un invito a dedurre con cui si contestavano alcuni segmenti della gestione della Fondazione Giglio di Cefalù relativi ad un lasso temporale che include anche il periodo in cui l’On.le Gucciardi ha ricoperto la carica di Assessore regionale.
L’Ospedale Giglio era gestito da una Fondazione a cui avevano aderito un socio privato, ossia l’Istituto San Raffaele di Milano ed alcuni soci pubblici, ossia l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, il Comune di Cefalù, l’ARNAS Civico, l’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo.
A partire dal 2013, però, l’Istituto San Raffale, socio privato, recedeva dalla Fondazione, che pertanto proseguiva la sua attività con i soli soci pubblici.
Con il predetto invito a dedurre si contestavano sia all’On.le Gucciardi che a tutti gli altri ex assessori alla salute nonché ai dirigenti generali dell’Assessorato alla Salute avvicendatisi dal 2013 fino al 2019 sia una duplicazione della spesa necessaria per il pagamento delle retribuzioni spettanti personale dipendente dell’ASP che aveva prestato in servizio presso l’Ospedale Giglio in posizione di comando, sia l’avere proseguito l’attività della Fondazione dopo il recesso del socio privato.
A dire della Procura, infatti, doveva essere qualificata come illegittima la prosecuzione dell’attività della Fondazione Giglio con i soli soci pubblici.
Sulla scorta di tale erronea premessa, la Procura contestava quindi all’On.le Gucciardi ben 1.794.485,25 per le retribuzioni versate in favore dei dipendenti in posizione di comando da altre aziende sanitarie, nonché l’ulteriore somma di euro 97.286,74 come quota dei compensi corrisposti in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel periodo in cui l’On.le Gucciardi aveva ricoperto la carica di Assessore.
L’On.le Gucciardi incaricava gli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza sin dalla fase precontenziosa.
A seguito del deposito di deduzioni difensive, la Procura stralciava la posta di danno più rilevante, ossia quella dovuta all’asserita duplicazione dei compensi in favore dei dipendenti in posizione di comando, archiviando tale contestazione.
Tuttavia notificava citazione in giudizio per la restante somma, corrisposta in favore dei componenti del CDA della Fondazione Giglio.
Si costituiva in giudizio l’On.le Gucciardi con il patrocinio degli avv.ti Rubino e Valenza, unitamente a tutti gli altri convenuti, difesi dagli avv.ti Massimiliano Mangano (per l’ing. La Rocca, ex dirigente generale), Domenico Pitruzzella (per il dott. Salvatore Sammartano, ex dirigente generale), Giacomo Gargano (per l’ex assessore Ruggero Razza), Francesco Stallone (per l’On.le Lucia Borsellino, ex Assessore alla salute), chiedendo il rigetto dell’azione proposta dalla Procura.
Tuttavia l’azione era accolta ed i convenuti condannati con sentenza resa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale.
A fronte della predetta sentenza, però, i convenuti proponevano appello a mezzo degli stessi difensori.
Con sentenza n. 37/A/2023 del 29.06.2023 la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana ha accolto l’appello proposto dai convenuti, ed assorbendo i numerosi argomenti interposti dalle parti, ha valorizzato il fatto che la disposizione che autorizzava la costituzione delle Fondazioni tra enti pubblici non era affatto univoca nel precludere la costituzione di fondazioni con soli soci pubblici ed in assenza di un socio privato.
Inoltre, il Giudice d’appello ha coerentemente dato rilievo alla circostanza che l’intera gestione della Fondazione Giglio era stata sempre esplicitamente autorizzata dal Ministero della salute attraverso dei tavoli ministeriali periodici ai quali avevano preso parte sia funzionari del Ministero, sia i dirigenti generali dell’Amministrazione regionale.
Ebbene, attraverso tali tavoli ministeriali periodici il Ministero era stato sempre costantemente informato delle scelte operate dall’Assessorato regionale alla salute, e costantemente autorizzato.
Peraltro vi era in proposito pure un pronunciamento della Corte dei conti, Sezione controllo, che si era esplicitamente pronunciata confermano la legittimità dell’operato dell’Assessorato alla Salute.
Per effetto della sentenza appena ricordata, le contestazioni mosse dalla Procura sono state respinte, ed è stata disposta la refusione delle spese legali, che sono state quantificate in 5.000,00 (oltre oneri ed accessori) per ciascuno dei convenuti.