Lo stato di gravidanza non può costituire un ostacolo all’accesso al lavoro. Questa, in sintesi, l’interpretazione del Consiglio di giustizia amministrativa in riferimento ad un un caso di esclusione da un concorso che riguardava una dottoressa 30enne originaria di Canicattì.
L’Asp di Caltanissetta aveva infatti indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, con cui metteva a bando 192 posti di dirigente medico in varie discipline, da destinare alle strutture sanitarie e ospedaliere dell’Asp nissena. Tra questi, 6 posti erano riservati alla posizione di dirigente medico di oftalmologia.
Tale procedura prevedeva quale requisito di ammissione per la partecipazione al concorso “l’iscrizione a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione richiesta”.
La dottoressa canicattinese, specializzanda in oftalmologia, decideva di inoltrare la propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale riservata ai dirigenti medici di oftalmologia specificando, nella propria istanza, che al momento di presentazione della domanda non risultava iscritta al terzo anno della scuola di specializzazione, a differenza di tutti i suoi pari di corso, poiché collocata in astensione obbligatoria per maternità dall’ottobre 2022 fino a marzo 2023.
Tuttavia l’Asp di Caltanissetta deliberava ugualmente l’esclusione della dottoressa dalla predetta procedura concorsuale per mancanza del requisito di partecipazione, ossia l’iscrizione a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione, non includendola quindi tra i soggetti ammessi al concorso, le cui prove erano fissate per il mese di maggio 2023.
La donna ha quindi presentato ricorso al presidente della Regione siciliana, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. I legali hanno rilevato l’illegittimità del provvedimento di esclusione della dottoressa in quanto l’Asp nissena non aveva tenuto conto che la mancata iscrizione al terzo anno della scuola di specializzazione di oftalmologia non era imputabile alla ricorrente, ma discendeva dal fatto che la donna aveva dovuto temporaneamente sospendere la frequenza dal relativo corso perché in gravidanza.
In particolare, gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno fatto riferimento alle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità che dispone il divieto di adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi, ed inoltre, rilevato come, ai sensi dell’articolo 15 della Direttiva comunitaria 2006/54, conclusosi il periodo di astensione obbligatoria, la donna non può subire alcun pregiudizio in ordine alla propria carriera lavorativa per effetto dell’astensione. Quindi il provvedimento impugnato non poteva che considerarsi palesemente illegittimo.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, a seguito del parere chiestogli dall’ufficio legale della Presidenza della Regione siciliana, ha ritenuto che nulla impedisce a tale organo di definire immediatamente nel merito una questione, ove questa sia pervenuta alla sua conoscenza soltanto per l’espressione di un parere, qualora, sussistano tutti i presupposti per una definizione immediata della stessa.
Per effetto dell’accoglimento del ricorso straordinario, la dottoressa, che era già stata ammessa ad espletare con riserva le prove concorsuali della procedura in oggetto, verrà definitivamente inserita nella graduatoria di merito.