La Prefettura di Agrigento diversi anni addietro adottava un provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni nei confronti del sig. A.A. di Castrofilippo, già titolare di porto d’armi per uso caccia.
Tale provvedimento inibitorio veniva adottato dalla Prefettura di Agrigento sulla scorta del legame parentale esistente con il fratello all’epoca imputato in un procedimento penale per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.; a conclusione del procedimento penale, il fratello del sig. A.A. era stato assolto dal reato ascrittogli e per l’effetto la Prefettura di Agrigento aveva revocato l’informativa antimafia disposta a carico della sua impresa.
Cosicchè il sig. A.A. aveva chiesto alla Prefettura di Agrigento la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni che gli inibiva di rinnovare il porto d’armi per uso caccia; tuttavia, la Prefettura di Agrigento rimaneva silente sulla richiesta di revoca del divieto.
Il sig. A.A. si rivolgeva, così, agli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza al fine di ottenere il riscontro sperato da parte della Prefettura di Agrigento; gli avvocati Rubino e Piazza hanno proposto, innanzi il TAR Sicilia – Palermo, un ricorso volto ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Agrigento anche alla luce delle nuove circostanze del caso.
In particolare, gli avvocati Rubino e Piazza, con il ricorso introduttivo del giudizio, hanno osservato come non sussistessero più gli elementi fondanti il divieto di detenzioni di armi e munizioni, per effetto dell’assoluzione del fratello del ricorrente dal reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed inoltre come la stessa Prefettura avesse già revocato l’interdittiva antimafia adottata sulla base delle medesime circostanze.
Il TAR Palermo, condividendo le argomentazioni difensive formulate dagli avv.ti Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Agrigento sull’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizione e ciò anche alla luce delle sopravvenienze di cui l’amministrazione dovrà tenere conto; il TAR ha peraltro condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese giudiziali.
Per l’effetto della sentenza del TAR Palermo il sig. A.A. potrà riottenere il permesso di porto d’armi e ricominciare a coltivare la passione per la caccia.