L’Università degli Studi di Palermo, nel 2019, ha indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto di ctg. EP posizione economica EP1 – Settore Coordinamento ed audit dei processi contabili, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato nella categoria D.
Il bando di concorso prevedeva lo svolgimento di una prova scritta e una prova orale, oltre che la valutazione dei titoli in possesso dei candidati.
All’esito dello svolgimento della procedura selettiva il dott. D.S. risultava vincitore, tuttavia, la dott.ssa C.A., anch’essa partecipante alla procedura selettiva indetta dall’ateneo palermitano, impugnava, innanzi al TAR Palermo, il verbale della commissione d’esame e la graduatoria resa dalla stessa commissione.
In particolare, la ricorrente, con il ricorso, asseriva che la commissione avrebbe dovuto escludere il dott. D.S. in quanto l’elaborato prodotto da quest’ultimo risulterebbe copiato dal Manuale Tecnico Operativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oltre che per la presenza di un chiaro segno di riconoscimento, ovvero l’indicazione della dicitura “traccia n. 2”.
Al contempo, la ricorrente ha sostenuto che al proprio elaborato avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo di punti 30.
Il ricorso veniva notificato al dott. D.S., vincitore della procedura selettiva, che si costituiva in giudizio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che contestavano puntualmente le difese formulate dalla ricorrente.
Gli avvocati Rubino e Impiduglia, in primo luogo, hanno rilevato come alla luce della natura del quesito proposto dalla commissione, il candidato non poteva che fare riferimento alle nozioni contenute nel Manuale operativo predisposto dal Miur, il quale – ovviamente – ha rappresentato supporto indispensabile per la preparazione al concorso.
In secondo luogo, gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno rilevato come fosse praticamente impossibile porre in essere operazioni di copiatura di testi giacchè il numero di commissari – chiamati a vigilare sul corretto espletamento della prova – era sostanzialmente pari a quello dei concorrenti.
Gli avvocati Rubino ed Impiduglia hanno rilevato ancora come la ricorrente, al fine di provare l’asserito plagio, ha estrapolato poche righe dall’elaborato del dott. D.S. su un testo di cinque pagine, dimostrando così l’infondatezza delle accuse rivolte al loro assistito.
Il TAR Palermo, condividendo le tesi difensive formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ha ritenuto evidente che la natura dello scritto da elaborare nel corso della prova, in quanto atto tecnico e specifico, non consentisse particolari spunti di originalità nella relativa elaborazione.
Ed infatti, spiega ancora il TAR, non è irragionevole ritenere che il candidato mediamente preparato per lo svolgimento della prova concorsuale, anche attraverso la ripetuta consultazione dello stesso manuale, potesse naturalmente essere portato ad illustrare la procedura argomento della prova secondo l’impostazione fornita dallo stesso manuale.
Per l’effetto, il TAR Palermo ha rigettato il ricorso proposto dalla dott.ssa C.A. ed ha condannato la stessa al pagamento delle spese di lite in favore del dott. D.S.; pertanto quest’ultimo andrà a ricoprire il posto messo a concorso.