Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, due agrigentini avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Comune di Agrigento aveva ingiunto la demolizione di alcune opere edilizie asseritamente realizzate in difformità rispetto alla autorizzazione edilizia e consistenti nell’ampliamento di una tettoia e di una chiusura perimetrale in un manufatto di loro proprietà sito nella via Manzoni.
In particolare, i ricorrenti – rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Caponnetto – hanno rilevato che il Comune di Agrigento sarebbe incorso in errore poiché avrebbe dimenticato di avere autorizzato la chiusura della struttura, nonché che le variazioni dei materiali utilizzati sarebbero stati meno invasivi e comunque non avrebbero rappresentato alcuna variazione edilizia essenziale; nel dettaglio le opere – da considerare precarie – sarebbero comunque legittime ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003, nonché ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 16/2016 che disciplina la cosiddetta “attività edilizia libera”.
Ciò rilevato, il Comune di Agrigento evidenziava che dalla relazione di sopralluogo, quale atto presupposto della gravata ingiunzione a demolire, emerge chiaramente l’avvenuta rimozione dell’ampliamento abusivo della copertura e che le opere contestate con l’ordinanza impugnata sono riconducibili alla sola chiusura perimetrale del pergolato con teli plastificati avvolgibili; ne consegue dunque che le censure dei ricorrenti siano da considerarsi fondate poiché “la chiusura perimetrale della copertura in argomento non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza, avendo la tenda carattere retrattile, da utilizzare alla bisogna” peraltro, “dovendosi considerare che la struttura portante è stata comunque autorizzata e che la tipologia dell’elemento di chiusura – tende in materiale plastico – appare privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di tamponatura di una costruzione, pare di poter ribadire la validità delle censure di ricorrente”.
In particolare i Giudici del C.G.A., nella seduta di Adunanza delle Sezioni riunite del 11 ottobre 2022, ha ritenuto – confermando le tesi dell’Avv. Vicenzo Caponnetto – che la fattispecie in esame appare sussumibile alla tipologia delle “pergotende”, inserite quest’ultime nell’elenco di cui al D.M. 2 marzo 2018 che elenca le principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.
Il Collegio, al di là della qualificazione della tenda in questione quale opera precaria, ha pertanto ritenuto condivisibile l’osservazione dei ricorrenti secondo cui, avendo il Comune autorizzato nella stagione invernale – la chiusura – delle pareti, con pannelli amovibili in alluminio anodizzato effetto legno e vetro a doppia camera, le opere oggetto di contestazioni siano legittime in quanto autorizzate.
Per tali ragioni, il ricorso proposto dall’Avv. Vincenzo Caponnetto è stato ritenuto meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione.